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Nuovi Gruppi in consiglio, intervento di Franca Cerverizzo (Siamo Sassuolo)

cerverizzo_5Questo Consiglio ormai sembra l’esercito di Franceschiello, solo per  ricordare a chi DOVREBBE far rispettare lo STATUTO e i REGOLAMENTI COMUNALI, mi permetto far notare che per effetto  degli articoli sotto riportati, a cui altri Consiglieri diligentemente e rispettosi si sono attenuti, NON è possibile creare nuovi gruppi.

 

Dallo STATUTO COMUNALE

Art. 17

(Organizzazione del consiglio)

1. L’organizzazione e il funzionamento del consiglio sono disciplinati dal regolamento consiliare.

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Comune assicura le attrezzature, i servizi e le risorse finanziarie necessarie ai gruppi consiliari per l’espletamento delle loro funzioni, sulla base di quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale.

 

Dal REGOLAMENTO COMUNALE

Art. 13

Costituzione

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari a norma dello Statuto e con le modalità indicate nel presente Regolamento.

2. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire.

3. In caso di mancata espressa contestuale designazione è considerato capogruppo consiliare il primo firmatario della lettera di comunicazione; vice capogruppo è considerato il secondo firmatario.

4. Il presidente del Consiglio informa il Consiglio Comunale delle comunicazioni pervenutegli, nella prima seduta consiliare, prima della trattazione di ogni altro argomento iscritto all’o.d.g..

5. Di norma, ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri. Può anche esserlo di uno, se unico eletto di lista che ha partecipato alla consultazione elettorale comunale. I consiglieri che non dichiarino la propria adesione a nessuno dei gruppi consiliari costituiti a norma del comma 1 o che revochino la propria adesione ad un gruppo senza aderire ad altro gruppo costituito ai sensi del comma 1, formano un unico gruppo misto.

6. Ogni consigliere comunica, tempestivamente, al Presidente del Consiglio l’eventuale adesione ad un gruppo diverso da quello originario, previo assenso del capogruppo del gruppo cui il consigliere intende aderire.

7. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l’eventuale mutamento del capogruppo.

8. In caso di mancata designazione del capogruppo del “gruppo misto” le prerogative, quali indicate al comma 6 del presente articolo sono conferite, in forza del presente Regolamento, al più anziano di età, tra i consiglieri facenti parte del gruppo misto.

9. Nel corso del mandato amministrativo può essere costituito un solo “gruppo misto”.

Franca Cerverizzo -“SIAMO SASSUOLO”

















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