«La sentenza di ieri dovrebbe agevolare la positiva conclusione delle conciliazioni in atto per cercare di ottenere un risarcimento pieno dei consumatori modenesi e reggiani coinvolti».
Lo afferma Adele Chiara Cangini, responsabile Adiconsum Cisl Emilia Centrale, commentando la decisione del Tar del Lazio, che ha confermato le sanzioni inflitte dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) nei confronti di società e banche coinvolte nella questione dei diamanti da investimento. Con le cinque sentenze pubblicate ieri, la vicenda che riguarda 75 risparmiatori modenesi e reggiani (che hanno investito complessivamente oltre due milioni di euro) può sperare in un epilogo positivo.
Il Tar del Lazio ha confermato multe pari a 12 milioni di euro inflitte dall’Antitrust lo scorso anno per pratiche commerciali scorrette a Unicredit, Banco Bpm, Mps e ai due principali broker attivi nella vendita di diamanti anche attraverso gli sportelli bancari, giudicando “infondati” sia i ricorsi presentati da Idb (Intermarket Diamond Business spa e Idb Intermediazioni srl) e da Diamond Private Investment (Dpi) che quelli delle tre banche. In particolare le sanzioni irrogate dall’Antitrust erano state: 2 milioni per Idb; 4 milioni per Unicredit; 3,35 milioni per Banco Bpm; 1 milione per Dpi; 2 milioni per Mps e 3 milioni per Banca Intesa, che non ha presentato ricorso al Tar avverso il provvedimento Agcm. I profili di scorrettezza riscontrati per entrambe le società venditrici hanno anche riguardato le informazioni ingannevoli e omissive diffuse attraverso il sito e il materiale promozionale da esse predisposto. In particolare in merito al prezzo di vendita dei diamanti, presentato come quotazione di mercato, frutto di una rilevazione oggettiva pubblicata sui principali giornali economici; all’andamento del mercato dei diamanti, rappresentato in stabile e costante crescita; all’agevole liquidabilità e rivendibilità dei diamanti alle quotazioni indicate e con una tempistica certa; alla qualifica dei professionisti come leader di mercato.
L’Autorità ha, inoltre, accertato che gli istituti di credito, principale canale di vendita dei diamanti per entrambe le imprese, utilizzando il materiale informativo predisposto da Idb e Dpi, proponevano l’investimento a una specifica fascia della propria clientela interessata all’acquisto dei diamanti come un bene rifugio per diversificare i propri investimenti. Il Tar ha quindi confermato quanto rilevato nel provvedimento, ovvero il fatto che l’investimento fosse proposto da parte del personale bancario e tale circostanza forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale delle due società, spingendo molti consumatori all’acquisto senza effettuare ulteriori accertamenti.
In particolare per quanto concerne la posizione del Banco Popolare, verso il quale Adiconsum Emilia Centrale ha aperto il maggior numero di reclami, si legge nel terzo motivo della sentenza che:
«Il provvedimento [Agcm] evidenzia come, in forza dell’accordo di collaborazione sottoscritto tra Idb e Banco Bpm, la banca fosse tenuta a mettere a disposizione dei clienti, nei propri locali, il materiale divulgativo predisposto da Idb, provvedendo anche i funzionari dell’istituto a inoltrare alla Idb le disposizioni di acquisto sottoscritte dall’acquirente, previa informativa resa dai medesimi funzionari in ordine all’esatto ammontare dell’operazione. La delibera rappresenta, inoltre, come per l’attività svolta, la banca conseguiva una provvigione pari a una percentuale dell’operazione conclusa (tra il 10% e il 20%, ben lontana dalla misura di un ipotetico “indennizzo”) e come la stessa si prefiggesse, a mezzo dell’accordo con Idb, di conseguire un aumento delle vendite di servizi bancari aggiuntivi (quali la custodia in cassette di sicurezza) e un effetto di fidelizzazione del cliente. Già tali evidenze dimostrano come l’attività di “segnalazione” di Bpm, al di là della sua formale definizione, comportasse un ruolo attivo nella dinamica contrattuale complessiva in cui il consumatore era coinvolto. Il provvedimento, anche alla luce del contenuto delle linee guida operative a uso interno dei dipendenti della banca e di circolari interne vigenti fino al 28 dicembre 2016, analizzate ai paragrafi 108 e seguenti, rileva poi come fosse espressamente previsto che alla raccolta della proposta di acquisto era deputato un cosiddetto “referente investimenti” e come pure fosse descritto nel dettaglio il processo da seguire nel “proporre” l’investimento in diamanti e nell'”assistere” il cliente nell’eventuale acquisto».
«Fino a oggi le proposte formulate da Bpm per tentare di trovare concretamente un accordo stragiudiziale di risarcimento non sono state congrue. Alla luce delle sentenze di ieri auspichiamo un cambiamento della situazione per le persone che hanno investito nei diamanti. Pertanto – conclude la responsabile Adiconsum Cisl Emilia Centrale Adele Chiara Cangini – chiediamo a tutti gli istituti coinvolti, in particolare al Banco Popolare, la celere e completa rifusione delle somme perse dai consumatori a causa dell’investimento».