L’ordinanza del TAR applica l’art. 55 co. 10 della Legge sul processo amministrativo, dove si legge: “il tribunale amministrativo, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito, fissa con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso di merito.”
Cio’ e’ appunto quanto volevano i ricorrenti: hanno ottenuto che le loro esigenze fossero favorevolmente apprezzate e quindi fossero ritenute, ad una prima lettura, non infondate.
L’amministrazione non puo’ considerarsi vittoriosa in quanto, se le esigenze dei ricorrenti non fossero state favorevolmente apprezzate, il TAR avrebbe respinto la richiesta cautelare. Nella situazione attuale l’esecuzione dei lavori e’ fortemente problematica in quanto i costi della demolizione sono a carico dell’impresa esecutrice (Markas) la quale non ha interesse ad eseguire solamente una parte minima del complessivo intervento. Secondo i ricorrenti, quindi, il TAR ritiene che la sentenza possa dare loro ragione, mentre se il TAR avesse ritenuto che la sentenza prevedibilmente sarebbe (a dicembre 2011) sfavorevole ai ricorrenti, avrebbe emesso un provvedimento di diniego, senza fissare nemmeno l’udienza di discussione.
In poche parole non si tratta di un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma vi e’ un preciso segnale di primo apprezzamento dei motivi di ricorso.
Avv. Guglielmo Saporito