Le ordinanze predisposte dall’Amministrazione comunale relativamente ai provvedimenti di traffico ed alla vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine in occasione dei festeggiamenti della notte di San Silvestro.
Dipartimento Qualità della Città – Settore Mobilità
Nucleo Operativo Interventi
PG. N. : 307487/2010
IL DIRETTORE
Premesso che il giorno 31 dicembre 2010, in Piazza Maggiore si svolgerà la festa di Capodanno organizzata dal Comune di Bologna;
Considerato che per poter dare corso a tale manifestazione e’ indispensabile adottare specifici provvedimenti di traffico allo scopo di limitare difficolta’ di circolazione;
Sentito il parere del Corpo di Polizia Municipale e dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
Ai sensi degli artt. 6-7-9 del D.to L.vo 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;
ORDINA
di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti di traffico nelle vie sottoelencate dalle ore 22.00 del 31.12.2010 alle ore 6:00 del 01.01.2011
VIA RIZZOLI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE
VIA UGO BASSI (da via Venezian a via Rizzoli) – eccetto veicoli di soccorso,
VIA INDIPENDENZA (da via Righi a via Rizzoli) Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco
DISPONE
dalle ore 21.00 del 31.12.2010 alle ore 08.00 del 01.01.2011
La sospensione delle linee di trasporto pubblico urbano nelle vie Indipendenza (tratto da via U.Bassi a via Righi), Rizzoli e Ugo Bassi
Le linee ATC alla svolta a sinistra all’intersezione tra viale Masini e via Indipendenza (previa installazione della regolamentare segnaletica a cura dell’ATC)
AUTORIZZA
Il corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l’attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiedere.
DISPONE INFINE
– Che l’organizzazione provveda a dare idonea comunicazione ai Residenti della zona dei provvedimenti di traffico contenuti nella presente ordinanza.
– Le linee bus urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie all’attuazione della presente ordinanza.
AUTORIZZA
dal 28.12.2010 al 02.01.2011
La sosta all’interno dell’area Parco Nord dei veicoli operativi a servizio della manifestazione previa esposizione sul cruscotto del veicolo della presente ordinanza
AUTORIZZA INFINE
Il corpo di P.M. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico durante l’attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiedere.
SOSPENDE
Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
– anche quest’anno, il 31 dicembre 2010, l’Amministrazione Comunale intende organizzare, per festeggiare la fine dell’anno e l’inizio dell’anno 2011, una manifestazione che avrà luogo in Piazza Maggiore;
– nella notte di Capodanno gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e gli esercizi di vendita al dettaglio possono effettuare orari di apertura prolungati, come consentito rispettivamente dall’ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 262901 del 28 novembre 2006 e successiva integrazione e dall’ Ordinanza sindacale registrata al P.G. n. 294395 del 16 dicembre 2008 che disciplinano gli orari di queste attività;
– in concomitanza con la suddetta manifestazione, l’Amministrazione Comunale intende concedere l’occupazione di suolo pubblico ad operatori che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica nei posteggi individuati in zone adiacenti a Piazza Maggiore ed in altre strade del Centro Storico;
Rilevato che:
– l’evento tradizionalmente richiama molteplici persone che acquistano bevande per il consumo in strada;
– l’abbandono dei contenitori di vetro e lattine determina l’incontrollata diffusione di oggetti che possono essere pericolosi per l’incolumità pubblica;
Dato atto che in data 21 dicembre 2010 si è svolto, presso la Prefettura di Bologna, il Tavolo sulla sicurezza durante il quale sono stati altresì affrontati gli aspetti inerenti la necessità di adottare misure per evitare la diffusione di vetro ed altri oggetti potenzialmente pericolosi durante la Manifestazione di Capodanno;
Ritenuto pertanto necessario adottare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l’incolumità dei frequentatori della Manifestazione, vietando dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2010 alle ore 08,00 del 1 gennaio 2011 nell’area interessata dalla Manifestazione del 31 dicembre 2010:
– la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
– la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei concessionari di posteggio autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica nelle aree interessate dalla manifestazione;
– la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte degli esercizi commerciali ed artigianali;
Richiamati :
– l’Ordinanza sindacale P.G. n. 262901/2006 e successiva integrazione, che dispone il divieto, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno seguente, di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché di altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, circoli privati, esercizi di vendita di generi alimentari e dei laboratori artigianali alimentari;
– il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare 2 febbraio 2004, O.d.G. n. 2, ed in particolare le disposizioni contenute nei capi II, IV e VIII, che disciplinano l’uso e il mantenimento del suolo pubblico, la tutela della quiete e dell’incolumità pubblica;
Confermata integralmente la vigenza anche nella notte del 31 dicembre 2010 dell’Ordinanza sindacale P.G. n. 35219/2010 che dispone la chiusura degli esercizi commerciali alimentari e dei laboratori artigianali del settore alimentare alle ore 22,00 in alcune aree del Centro Storico, nonché dell’Ordinanza sindacale P.G. n. 293670/2010 che stabilisce ulteriori misure sull’orario di chiusura per le attività collocate nelle vie Giuseppe Petroni, Piazza Aldrovandi e Via San Vitale (tratto compreso tra la Porta San Vitale e l’intersezione con le vie G. Petroni e piazza Aldrovandi);
Visto l’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che riconosce in capo al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell’Interno che, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, prevede l’intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l’insorgere di fenomeni di violenza legati anche all’abuso di alcool;
Dato atto che, in base a quanto previsto dall’art. 8 comma 3 della legge 07 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il numero molto elevati dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l’Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione mediante il Corpo di Polizia Municipale del Comune Bologna, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;
Dato atto della preventiva comunicazione al Prefetto del presente provvedimento ai sensi dell’art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.P.R. in data 19/02/2010 con il quale la Dott.ssa Anna Maria Cancellieri è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune;
DISPONE
1. di vietare, dalle ore 20,00 del 31 dicembre 2010 alle ore 8,00 del 01 gennaio 2011:
– la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dei concessionari di posteggio autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica nelle aree individuate;
– la vendita di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, da parte degli esercizi commerciali ed artigianali;
2. di applicare il divieto contenuto al punto 1 alle suddette attività localizzate nell’area delimitata dalle vie Farini, Carbonesi, Barberia, piazza Malpighi, Marconi, Riva Reno, Galliera, Falegnami, Righi, Moline, Castagnoli, Petroni, piazza Aldrovandi, Guerrazzi, Cartolerie, Castiglione nonchè nelle vie Indipendenza, Mille, Irnerio, e piazze VIII Agosto, XX Settembre;
3.che la somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e dei concessionari di posteggio autorizzati, ricompresi nell’area di cui al punto 2, avvenga esclusivamente versando il contenuto in bicchieri di plastica o di carta;
4. che il Corpo di Polizia Municipale del Comune Bologna e le altre forze di Polizie di Stato verifichino il rispetto della presente ordinanza;
5. le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da 300,00 euro a 500,00 euro;
6. il divieto di cui al punto 1 non si applica ai suddetti esercizi in occasione del servizio a domicilio del cliente.
Del presente provvedimento è data comunicazione:
– alla Prefettura di Bologna;
– alla Questura di Bologna;
– al Comando provinciale dei Carabinieri;
– al Comando provinciale della Guardia di Finanza;
– al Comando della Polizia Municipale.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199. E’ altresì ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.