Prenderanno il via sabato 2 luglio i saldi estivi, per un periodo fisso di 60 giorni (termineranno quindi il 30 agosto).
«Anche quest’anno la Conferenza delle Regioni non ha voluto considerare le richieste delle associazioni che chiedevano lo spostamento dei saldi a fine luglio», spiega Luca Tamagnini, presidente della Federazione Moda Italia di Confcommercio Reggio Emilia: «il caldo si è fatto sentire solo negli ultimi giorni e la vendita di determinati articoli come sandali, costumi da bagno, bermuda, ecc. è partita soltanto adesso. Nei fatti ci troviamo ad essere a inizio stagione. I clienti troveranno dunque negozi molto ben assortiti sul prodotto estivo, oltre alla consueta qualità e convenienza».
«Il valore aggiunto degli esercizi commerciali tradizionali – sottolinea Luca Tamagnini- è proprio la qualità del servizio e l’attenzione alla clientela. Tutti i nostri associati sono pronti ad accogliere i clienti che verranno a farci visita nei nostri negozi, con sconti convenienti e garantendo qualità al giusto prezzo: non basta farsi attirare dalle percentuali di sconto elevate proposte da grandi catene, perché può trattarsi di un prodotto di importazione non di eccelsa qualità».
«I primi mesi dell’anno sono stati caratterizzati da timidi segnali di ripresa –continua Luca Tamagnini- ma col passare del tempo la spinta iniziale si è affievolita, complice anche un clima sfavorevole. Nonostante questo guardiamo con ottimismo a questo periodo di saldi, pur consapevoli che questo tipo di vendite non consolida la crescita di un settore».
Tante le iniziative di trasparenza promosse dalla Federazione Moda Italia di Confcommercio, che comportano da parte degli operatori commerciali l’osservanza di regole sulla tipologia dei prodotti in vendita, l’indicazione del prezzo, la modalità di effettuazione dei cambi, la prova dei capi e le modalità di pagamento.
I PRINCIPI PER IL CORRETTO ACQUISTO DEGLI ARTICOLI IN SALDO
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimessa alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.