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Modena, caso Dermatologia: precisazione del Policlinico

A proposito degli interrogativi sollevati in data odierna dalla stampa circa i presunti mancanti controlli condotti nei confronti dei propri dipendenti affinché non incorressero le violazioni contemplate dalla L. 30/12/1991 n. 412 relative ad incompatibilità da osservare per tutti i dipendenti pubblici e nel nostro caso del SSN, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena precisa di essersi sempre attenuta al principio di rendere edotti i propri professionisti, fin dal momento del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione tanto del regolamento che della normativa vigente, invitandoli ad attenersi scrupolosamente alla sua osservanza.

Successivamente l’Azienda comunque svolge, sia in proprio sia in convenzione con il Servizio Ispettivo dell’Azienda USL, controlli campione e quando sono rilevate situazioni di violazione della legge l’Azienda, come è avvenuto in alcuni casi noti all’opinione pubblica, non ha mai omesso di assumere i necessari provvedimenti.

Nel caso specifico, di cui si è appreso nelle scorse settimane, dopo la trasmissione del rapporto dei NAS sulle indagini condotte riguardo al Poliambulatorio Skincenter, nel timore che possa rappresentare un pericoloso campanello d’allarme, per altre possibili violazioni, l’Azienda si è immediatamente attivata per interrompere la suddetta convenzione e contestualmente contestando alla professoressa Stefania Seidenari la violazione commessa.

Inoltre, la direzione ha avviato più approfonditi controlli, estesi a tutte le 20 convenzioni intrattenute con Poliambulatori e le 24 autorizzazioni concesse per lo svolgimento di attività libero professionale allargata da parte di suoi professionisti, chiedendo, quale primo atto di approfondite e meditate verifiche, l’acquisizione delle visure camerali per accertare che in nessuna di esse risulti nella compagnie societaria qualche nostro dipendente.

Anche nel caso specifico, riguardante la professoressa Stefania Seidenari, poiché la convenzione è stata sottoscritta da un legale rappresentante diverso dal’interessata, fino all’indagine condotta dai NAS non sono incorsi dubbi sulla sua posizione.

L’esercizio della libera professione intramuraria in spazi esterni – ricordiamo – era prevista fin dal 1997 (DM 31 luglio 1997). Il Decreto disciplinava questo tipo di attività libero pro-fessionale, ponendo come termine il 30 giugno 1998, prorogato, dal Decreto del 3 agosto 1998, al 31/7/99. Dopo l’iniziale previsione ad opera del DM del 31/7/1997 (Linee guida sull’Attività libero professionale), il ricorso all’utilizzo di studi privati o al reperimento di spazi esterni è stato previsto anche da norme con forza di legge: L. 23/12/1998, n. 448, art. 72, comma 11; D.Lgs n. 502/1992, art. 15 quinquies comma 10. Il termine, tuttavia, è stato ripetutamente prorogato, fino a giungere al termine attuale del 31 dicembre 2011, disposto con Dpcm 25 marzo 2011.

Il termine predetto riguarda le sole autorizzazioni all’esercizio della libera professione intramuraria in ambulatori o studi esterni e non le convenzioni con le quali l’Azienda acquisisce spazi per la libera professione intramuraria. A questo tipo di convenzioni è possibile ricorrere anche dopo il termine predetto, ai sensi della legge 120/2007, della delibera regionale 200/2008 (e del piano aziendale attuativo del 5 giugno 2008).

















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