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Bond argentini: Adoc batte Unicredit

denaro_10L’Adoc di Bologna, Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori della Uil, incassa un’importante vittoria contro Unicredit Banca. Il Tribunale di Bologna ha, infatti, condannato Unicredit Banca a restituire, con gli interessi, il capitale versato da A.M., al colosso bancario, a seguito della vendita di 22mila euro in titoli di Stato della Repubblica argentina, i famigerati Tango bond.

La causa intentata da A.M., spiega Luigi Sciacovelli, legale della Uil Bologna: «riconosce diritti, sanciti dalla normativa vigente in materia di diritto bancario e finanziario che prevede l’obbligo di una chiara e precisa informazione da parte dell’istituto di credito nei confronti dell’investitore. Per l’Adoc, questa è sentenza fondamentale, non solo perché sana il vulnus nel rapporto fiduciario tra istituto di credito e cliente, ma anche perché indica, alle tante vittime del crack argentino, che una soluzione è possibile e che i diritti tali restano».

I fatti. A dicembre 1999, luglio 2000 e febbraio 2001, Unicredit acquista, per conto di A.M., bond argentini, per un ammontare complessivo di 22mila euro, «senza mai informarlo in modo completo della rischiosità di quei titoli» spiega Luigi Sciacovelli, legale della Uil Bologna. Aspetto questo evidenziato anche dal giudice nella sentenza: «Dall’esame della documentazione – si legge – emerge come la banca, all’atto della stipulazione del contratto di intermediazione finanziaria, non avesse fornito informazioni in ordine ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio».

A dicembre 2001, il Governo argentino dichiara il default. I Tango bond sono carta straccia. Cadute nel vuoto le continue e ripetute richieste di trovare una soluzione per recuperare il capitale investito, A.M. si rivolge all’Associazione di consumatori della Uil in via Serena 2/2. E dopo due anni, arriva la sentenza di primo grado.

Due le premesse alla base della decisione del giudice: l’insufficiente inidoneità informativa della ‘clausola di inadeguatezza’ inserita da Unicredit sul modulo di acquisto e il profilo specifico di investitore di A.M. «poco propenso al rischio».

Da qui ne deriva che «l’istituto di credito – scrive il giudice – non ha dimostrato di avere fornito ad A.M. nè coevamente nè successivamente al primo acquisto, alcuna specifica informazione relativa all’andamento dei bond Argentina e alla situazione economica e finanziaria dell’emittente, essendosi limitato a reiterare in occasione delle due successive operazioni di acquisto, le medesime generiche segnalazioni».

Non è poi consentito alla banca «di trincerarsi, senza alcuna dimostrazione, dietro l’imprevedibilità dell’inadempimento dell’emittente (lo Stato argentino, ndr) che non sarebbe stata preceduta da alcun indice sintomatico, non avendo la banca dimostrato come era suo preciso onere la diligenza profusa nell’acquisizione di cognizioni circa e caratteristiche del prodotto finanziario e il progressivo andamento».

Per questo «è ravvisabile nella condotta di Unicredit una violazione delle regole comportamentali sancite » dalla normativa vigente in materia di diritto bancario e finanziario. Ciò ha comportato, per A.M. il non essere stato posto nella condizione di «effettuare un investimento consapevole». Utilizzando, così, una parte del suo patrimonio per «un’operazione inadeguata, per livello di rischio, al proprio profilo di investitore, subendo così una considerevole perdita economica».

 

(Uil Emilia Romagna e Bologna)

 

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