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Fiesa Modena su cessione di prodotti agralimentari e pagamenti: “Dal Ministero chiarimento doveroso”

È un sospiro di sollievo quello che arriva dai piccoli rivenditori di prodotti agroalimentari. “Bene il chiarimento – afferma Daniele, Mariani presidente Fiesa Confesercenti Modena – ora occorre solo l’interpretazione ufficiale della normativa”. Gli allarmismi che avevano percorso gran parte degli operatori della filiera agro-alimentare modenese, riguardo le modalità applicative dell’art. 62 del DL 1/2012, sono per ora rientrati. La categoria si era parecchio risentita in un primo momento dato che partire da oggi 24 ottobre 2012 – giorno in cui entra in vigore la legge – l’intero settore delle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, rischiava di piombare nel caos. Per le ragioni che sarebbero stati imposti onerosi e ridondanti obblighi amministrativi anche ai piccoli e medi operatori del settore e introdotti in modo forzato termini di pagamento delle forniture diversi dalla prassi commerciale in uso. “La ragione pare essere tornata, grazie ad un parere vincolante del Consiglio di Stato, recepito dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in cui pare essere stato stabilito un ambito di applicazione della normativa che, nei fatti, dovrebbe escludere le piccole e medie imprese del settore del commercio e dei pubblici esercizi”, afferma Mariani.

“La norma appariva utile e necessaria in presenza di grandi contratti di fornitura, ma enormemente penalizzante nei confronti dei piccoli operatori del commercio e della ristorazione, vista l’imposizione di un appesantimento tale che avrebbe influito negativamente sulla gestione delle PMI alimentari di vicinato – continua Mariani – Grazie anche all’intervento operato da Confesercenti, ora la norma pare rientrare al suo corretto ambito di applicazione”. Il chiarimento ministeriale sulle modalità applicative dell’Articolo 62 del DL 1/2012 relative ai termini di pagamento, che sancisce che l’ambito di applicazione dovrà essere circoscritto a ‘Relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibro nelle rispettive posizioni di forza commerciale”, è stato quindi al momento accolto positivamente. per il motivo, che nei rapporti e nelle relazioni non riconducibili alle fattispecie elencate, non vi sarebbe l’obbligo dell’applicazione dell’art. 62.

“Il provvedimento in questo modo torna alla sua origine: la tutela dei piccoli fornitori dai ritardi della grande distribuzione. Ora però, c’è la necessità di modificare la norma per rendere ufficiale l’interpretazione del provvedimento, per confermarla anche dal punto di vista giuridico”, sostiene Mariani. “Se così non fosse, risulterebbe un aggravio per le imprese dell’intero comparto agroalimentare nazionale e locale che si troverebbero infatti a sostenere le spese ingenti della rimodulazione di migliaia di contratti oltre al fatto che occorrerebbero mesi di tempo. Inoltre, verrebbe meno l’autonomia negoziale: un importante strumento che ha permesso ai piccoli di arrivare ad accordi con i fornitori vantaggiosi per entrambi, garantendo la necessaria flessibilità per superare una fase economica difficile come quella attuale”, conclude Mariani.

















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