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La Commissione Europea conferma piena tutela per l’ Aceto Balsamico di Modena contro le evocazioni

L’Aceto Balsamico di Modena IGP, come tutte le altre DOP ed IGP europee, è pienamente tutelato dai casi di evocazione. A specificare il significato del pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dello scorso 5 dicembre, che lasciava spazio a dubbie interpretazioni, ci ha pensato il Commissario europeo all’Agricoltura, Janusz Wojciechowski, con una nota di precisazione chiara ed esplicita

La necessità del chiarimento nasce dopo l’emanazione da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea della sentenza del 5 dicembre 2019 in merito alla tutela del termine “balsamico”. Il provvedimento della Corte, infatti, limitandosi a fornire una risposta estremamente formale e sintetica al quesito posto dal giudice tedesco, ha creato uno spazio di pericolosa ambiguità. Il tema oggetto del quesito era la tutela dei singoli termini delle denominazioni complesse, a cui i giudici comunitari hanno risposto affermando che i singoli termini non geografici della denominazione, considerati individualmente, non godono della stessa protezione assicurata alla denominazione nel suo complesso. Il fatto, però, che la Corte non abbia ribadito il principio noto della tutela nei confronti di eventuali casi di imitazione o evocazione, ha portato vari commentatori a ipotizzare che la denominazione non godesse di alcuna tutela.

“Anche in considerazione della rilevanza generale dell’argomento e la sua importanza per l’intero sistema di tutela dei prodotti DOP e IGP italiani ed europei, – afferma il direttore del Consorzio Federico Desimoni – l’intervento con cui l’On. Paolo De Castro ha chiesto un chiarimento alla Commissione Europea è stato di grande utilità perché ha permesso di far luce, a livello istituzionale sulla vicenda”.

Qualche settimana fa, in risposta alla richiesta inviata dall’On. De Castro, la Direzione Generale Agri della Commissione Europea ha emanato una nota di precisazione con cui chiarisce che la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione riguarda esclusivamente il tema della tutela diretta delle denominazioni e non anche quella dell’evocazione e quindi che nei confronti di quest’ultima fattispecie anche l’Aceto Balsamico di Modena gode di piena tutela.

“La vicenda riguarda non solo il prodotto coinvolto, ma, potenzialmente, tutti i prodotti DOP e IGP e, proprio per questo, ho ritenuto necessario promuovere – specifica l’On. Paolo De Castro – un approfondimento a livello istituzionale che potesse divenire un riferimento anche per i giudici nazionali per una corretta applicazione del pronunciamento della Corte. Entrando nel merito della questione, ritengo di fondamentale importanza che la Commissione abbia confermato il principio secondo cui la tutela contro i casi di evocazione prescinde dalla tutela riconosciuta ai singoli termini utilizzati dagli imitatori e sia invece riferita alla percezione del consumatore che, in fondo, è la vittima troppo spesso dimentica di frodi e contraffazioni.”

“Grazie a questo importante intervento dell’On. De Castro – conclude Mariangela Grosoli Presidente del Consorzio – e ovviamente alla pronta risposta della Commissione Europea viene ribadito che la denominazione Aceto Balsamico di Modena gode, come tutte le altre DOP e IGP, della piena tutela contro i casi di evocazione e viene salvaguardato il principio, statuito dalla Corte di Giustizia della “tutela allargata” di questi prodotti che rappresentano per eccellenza la qualità italiana ed europea”.

Ma cosa significa questo dal punto di vista concreto? Utilizzando i criteri normalmente adottati dalla Corte di Giustizia dell’Unione, si può tradurre nel fatto che anche l’Aceto Balsamico di Modena è tutelato nei confronti di tutti quei prodotti che – utilizzando in etichetta o nella presentazione una parte della denominazione tutelata, oppure parole o segni in grado di stabilire una somiglianza visiva o fonetica o una vicinanza concettuale alla denominazione registrata – spingano il consumatore ad assumere il prodotto tutelato come immagine di riferimento. È dunque vietato l’uso di stratagemmi commerciali che, all’atto dell’acquisto, possano indurre il consumatore ad immaginare un qualsiasi tipo di riferimento all’Aceto Balsamico di Modena IGP.

Giustamente, viene rimarcata la tutela del consumatore che, non dimentichiamolo, è la vera vittima di contraffazioni, imitazioni ed evocazioni che ancora troppo spesso, in Italia e all’estero, vengono utilizzate come strategia concorrenziale (sleale) per cercare di competere con la qualità degli autentici prodotti DOP e IGP.

















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