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Il taglio della legna da ardere per autoconsumo possibile solo in caso di effettiva necessità e rimanendo all’interno del proprio Comune di residenza

È possibile uscire per occuparsi del taglio della legna per autoconsumo, ma solo in caso di comprovato stato di necessità, rimanendo all’interno del territorio del proprio Comune di residenza e rispettando i termini previsti dal Regolamento forestale regionale (n. 3/2018).

È la precisazione dell’assessorato alla Montagna e Programmazione territoriale, alla luce del vigente divieto di spostamenti previsto in seguito all’emergenza Covid-19, che limita le possibilità di uscire solo alle situazioni di effettivo bisogno.

“Con questo chiarimento, nell’ambito delle disposizioni del decreto del Governo, e in relazione al regolamento forestale regionale, diamo riscontro alle tante esigenze che ci sono state rappresentate in questi giorni- sottolinea l’assessora Barbara Lori-. In questo momento di emergenza è particolarmente importante rispondere alle necessità significative delle persone e dei comuni”.

In particolare, con il dpcm 10 aprile 2020 le attività silvoculturali di tipo professionale (codice Ateco 02) sono state inserite tra quelle essenziali: il settore forestale ha quindi già potuto riprendere le proprie attività.

Per quanto riguarda, invece, i tagli boschivi per autoconsumo, la normativa non ha subito modifiche in quanto non si tratta di attività produttive. I tagli per l’uso personale di legname pertanto sono al momento consentiti solo in presenza di una effettiva situazione di necessità, limitando gli spostamenti dalla propria abitazione entro il territorio del proprio Comune di residenza e rispettando i termini del 30 aprile (15 maggio per i faggeti) previsti dal regolamento forestale regionale, oltre i quali tali attività dovranno interrompersi.

In particolare, i tagli boschivi per autoconsumo sono disciplinati dagli artt. 6 e 8, del Regolamento forestale n. 3/2018.

















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