La controversia sulle modalità di finanziamento dell’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (il cosiddetto ‘Contributo Antitrust’) finisce alla Corte Costituzionale.
La normativa sul tema attualmente in vigore prevede, infatti, che le risorse per il funzionamento dell’Autorità Antritrust siano a carico solamente delle imprese, società di capitali, che realizzano un fatturato annuo compreso tra i 50 milioni ed i 5 miliardi di euro. Una situazione che i ricorrenti – alcune decine di imprese di diversi settori industriali associate a Confindustria Ceramica, ed alle Territoriali di Bologna, Parma e Reggio Emilia – ritengono non conforme alla nostra Legge Fondamentale.
La V Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, rispetto alla domanda presentata da una azienda ceramica assistita dallo studio legale Coccia De Angelis Pardo & Associati e dal prof. Massimo Luciani di Roma, ha riconosciuto la natura tributaria al contributo, sollevando la questione di legittimità presso la Suprema Corte alla luce del fatto che la norma che lo ha istituito si porrebbe in contrasto con:
a) il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione nella parte in cui prevede l’applicazione del tributo a carico delle sole società di capitali iscritte al Registro delle Imprese che hanno realizzato un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro, e non invece di una serie di soggetti comunque interessati all’attività dell’AGCM quali ed esempio: le società con fatturato inferiore al predetto limite, i consumatori, le pubbliche amministrazioni e tutti gli altri imprenditori che svolgono attività in forma diversa dalla società di capitali, inclusi gli imprenditori stranieri comunque operanti in Italia;
b) il principio della capacità contributiva stabilito dall’art. 53, 1 comma, della Costituzione nella parte in cui determina il tributo in misura percentuale rispetto al fatturato realizzato dall’impresa, in quanto tale indice non può essere considerato espressione della capacità contributiva del soggetto poiché non tiene conto dei costi necessari a determinarlo;
c) il principio di progressività del sistema tributario previsto dall’art. 53, 2 comma, della Costituzione nella parte in cui stabilisce una soglia massima di contribuzione, attualmente pari ad euro 300.000,00, in quanto determina un sistema di contribuzione sostanzialmente regressivo perché premiale per le imprese con maggior fatturato.
E’ bene ricordare che il rinvio alla Corte Costituzionale, il cui esito avrà grande importanza per le imprese ricorrenti, arriva dopo circa 2 anni dall’apertura del contenzioso. In questo periodo le aziende hanno continuato a pagare il contributo che si va ad aggiungere ad un carico fiscale tra i più onerosi al mondo.