Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana di Formigine individua tra gli atti non consentiti sulle aree pubbliche o private ma di uso pubblico, l’utilizzo di materiale esplodente, anche se legale, perché in grado di disturbare sia la quiete pubblica, ma anche di violare i principi a tutela della sicurezza locale e creare disagio agli animali. La violazione comporta una sanzione di 50 euro e l’obbligo di sospendere immediatamente l’attività illecita.
Come è ormai tradizione da anni nell’imminenza delle festività, gli agenti della Polizia Municipale di Formigine sono impegnati non solo in una serie di controlli specifici sul territorio, ma anche in azioni rivolte ad impedire la vendita e l’uso illecito di botti pericolosi ed illegali, ovvero privi delle prescritte indicazioni sulla confezione. Vengono infatti controllate le rivendite del centro e delle frazioni, in particolare in questi ultimi giorni dell’anno, quando si concentrano le richieste più massicce. “In tema di botti ci sono due livelli di controllo: uno è il classico disturbo alla quiete pubblica e il danneggiamento di cose pubbliche o private – spiega il Commissario Mario Rossi – l’altro è legato alla sicurezza, in particolare alla vendita dei prodotti. Abbiamo costituito una piccola unità di agenti specializzati in questi controlli. In passato, ci sono state alcune denunce e sequestri, ma negli ultimi anni siamo riusciti quasi ad azzerare il fenomeno”.
La nuova disciplina della materia introdotta con il decreto legislativo 58/2010 integrato dal Decreto del Ministero dell’Interno 9 agosto 2011 e dal Decreto Legislativo 123/2015, prevede importanti innovazioni rispetto alle norme in vigore fino a qualche tempo fa: in particolare, il nuovo ordinamento si prefigge lo scopo di assicurare maggiormente le esigenze dell’ordine e della sicurezza pubblica, della pubblica incolumità, della tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il decreto individua infatti, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici debbono possedere per essere immessi sul mercato. E’ prevista una classificazione assai articolata di tali prodotti che vieta, in pratica, sempre la vendita ai minori di 14 anni, nonché per determinate categorie, la vendita ai minori di 18 anni e per altre tipologie di maggiore pericolosità, ne consente l’acquisto solo a persone maggiorenni munite di porto d’armi o di specifica abilitazione rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Occorre tenere ben presente che i cosiddetti “giochi pirici” non sono dei giocattoli veri e propri, ma materie esplodenti che possono essere vendute liberamente solo dopo essere state declassate dal Ministero dell’Interno, che ne autorizza la vendita solo ai maggiori di 14 anni. Per essere considerato “gioco pirico”, ogni singolo pezzo in vendita deve riportare un’etichetta in italiano con il nome dell’articolo, della ditta produttrice o importatrice, gli estremi del decreto ministeriale con cui si dà atto del declassamento del gioco pirico. In particolare, deve riportare la dicitura “articolo pirico di libera vendita”. Tali prodotti che non riportino queste diciture, non possono essere considerati di libera vendita. La detenzione di tali “giochi pirici” non in libera vendita da parte di commercianti e utilizzatori non autorizzati, comporta sanzioni penali così come la vendita ai minori di 14 anni.