Con Circolare del 28 luglio scorso, esplicativa del D.Lgs. 29 settembre 2013 n. 121, il Ministero dell’Interno ha chiarito che tutti i meri “detentori” di armi (anche armi bianche) – escludendo quindi i soggetti in possesso di licenze di porto di fucile per uso caccia o tiro a volo ovvero di porto pistola per difesa personale – hanno l’obbligo di produrre entro il 4 maggio 2015 il Certificato Medico previsto dall’art. 35 co. 7 TULPS valido per il rilascio del Nulla-osta all’acquisto, salvo che lo stesso sia stato già fornito nei sei anni antecedenti al 5 novembre 2013, data di entrata in vigore del predetto Decreto.
La certificazione dovrà essere consegnata o fatta pervenire all’Ufficio di Pubblica Sicurezza competente (Commissariato di P.S. o Stazione dell’Arma dei Carabinieri) presso il quale sono state denunciate le armi attualmente detenute.
Decorso il termine del 4 maggio 2015 il predetto Ufficio di Pubblica Sicurezza emetterà una diffida ad adempiere, per cui il privato detentore dovrà presentare il Certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento di tale atto.
In caso di ulteriore mancato adempimento, le armi verranno ritirate in via cautelare e contestualmente sarà avviato l’iter per l’emanazione del Decreto prefettizio che dispone il divieto di detenzione delle armi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Commissariato di P.S. o la Stazione Carabinieri competente per territorio.