Domenica 26 e lunedì 27 maggio elezioni amministrative in 16 Comuni emiliano-romagnoli (di cui due con più di 15mila abitanti, Imola e Salsomaggiore). Gli elettori chiamati alle urne sono 111.395 (il 3,3% del corpo elettorale della regione): 54.312 uomini e 57.083 donne.
Domenica i seggi sono aperti dalle ore 8 alle 22, lunedì dalle ore 7 alle 15; la scheda è di color azzurro. Le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì subito dopo la chiusura delle votazioni e l’accertamento del numero dei votanti. Un eventuale turno di ballottaggio si terrà per Imola e Salsomaggiore domenica 9 giugno, sempre dalle ore 8 alle 22, e lunedì 10 giugno, dalle ore 7 alle 15. Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto, devono esibire, oltre a un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale. Chi l’avesse smarrita potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali, che saranno aperti sia domenica che lunedì per tutta la durata delle operazioni di voto.
Dove si vota in Emilia-Romagna
Due Comuni – Imola (Bo) e Salsomaggiore (Pr) – hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti: potrebbero quindi accedere al turno di ballottaggio. Negli altri, invece, che sono al di sotto, si vota con un turno unico. In provincia di Bologna si vota in 3 Comuni: oltre a Imola, a Camugnano e a Granaglione. In provincia di Piacenza andranno alle urne gli elettori di 2 Comuni, precisamente Castelvetro Piacentino e Ferriere. Nel parmense si vota a Salsomaggiore e a Solignano, in provincia di Reggio Emilia a San Polo d’Enza e Castelnovo di Sotto. Nel modenese si vota in 3 Comuni: Camposanto, Polinago e Serramazzoni. In provincia di Forlì-Cesena, urne aperte a Sarsina e Galeata, nel ravennate a Bagnara di Romagna, mentre in provincia di Rimini si vota a Gemmano.
La “doppia preferenza di genere” in quattro Comuni
In quattro Comuni (Imola, Salsomaggiore, Serramazzoni e Castelnovo di Sotto) si vota in base a quanto previsto dalla legge n. 215/2012, volta a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali; una norma che modifica, fra l’altro, il sistema elettorale dei Comuni, introducendo la cosiddetta “doppia preferenza di genere”.
Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la legge prevede una duplice misura. Prima, la cosiddetta “quota di lista”: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; peraltro, solo nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il mancato rispetto della quota può determinare la decadenza della lista.
La legge introduce la “doppia preferenza di genere”, che consente all’elettore di esprimere due preferenze purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. Per tutti i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è comunque previsto che nelle liste dei candidati sia assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi.