Mercoledì 23 gennaio la Lega Nord Padania Sassuolo ha dato mandato all’Avv. Giorgio Fregni di presentare, dopo averlo firmato, un nuovo ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) in merito a problematiche relative al PSC-RUE adottato, a nostro avviso, in modo illegittimo il 15 giugno 2006.
Ricordiamo che sono state ravvisate differenze anche sostanziale dalla bozza discussa ed approvata in Consiglio Comunale completa degli emendamenti presentati,(discussi ed approvati nella stessa seduta), dalla delibera pubblicata all’albo Pretorio e presentata in Provincia. Nella camera di consiglio del 27 settembre 2007 con ordinanza 680/07 il Tar ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “Considerato che – ad avviso del Collegio – la documentazione posta a fondamento delle affermazioni delineate in ricorso (allegato n. 5 del ricorso) è di provenienza informale ed indeterminata, per cui essa risulta priva di qualsivoglia rilevanza probatoria.”
Alla luce del TAR, è apparso imprescindibile acquisire dal Comune, al fine di produrla poi nel giudizio in epigrafe, una copia autentica del prospetto di confronto tra i due testi (documento 5) e/o una copia della cosiddetta “bozza del PSC-RUE” (dalla quale è possibile ricavare il documento 5), recanti l’apposizione di una formula di autenticazione che ne certifichi la provenienza, al fine di superare i rilievi di irrilevanza probatoria sollevati dal T.A.R. Il Comune di Sassuolo, con atto prot. n. 143 del 3/1/2008, qui impugnato ha comunicato di non poter provvedere a quanto richiesto per le seguenti testuali ragioni: “le bozze non sono atti interni (solo sugli atti interni viene apposta la segnatura di protocollo, contestualmente alla registrazione).
Il doc. 5 allegato al ricorso non è un atto formato dal Comune né dallo stesso detenuto in originale. Il documento è stato, infatti, inviato al Prefetto, quale allegato all’esposto e unitamente allo stesso, affinché il Comune rispondesse ai rilievi. La bozza di R.U.E. e la bozza di P.S.C. sono state, peraltro, consegnate al Cons. Francesco Menani, in data 5.7.2007 (lettera ns. prot. 22060), unitamente a copia del cd. quadro sinottico della differenze allegato all’esposto al Prefetto.”.
Il ricorrente ha replicato con lettera del 4/1/2008, nella quale si precisa: “È noto che, ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90, il diritto di accesso può essere utilmente esercitato per conoscere documenti amministrativi, vale a dire ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. La giurisprudenza richiede, ovviamente, quale presupposto necessario per l’utile esercizio del diritto in argomento, l’esistenza del documento presso l’Amministrazione (cfr. Sez. VI, sent. n. 1339 del 30-11-1995; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 maggio 2002, n. 1077). Se noi, sulla scorta della pronuncia del T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 maggio 2002, n. 1077, citata, definiamo bozza l’atto non ancora venuto ad esistenza, allora concordo con Lei circa il principio generale in base al quale l’accesso agli atti è escluso per le bozze, cioè per gli atti non ancora venuti ad esistenza.
Nel caso deciso dalla citata pronuncia, precisamente, la ricorrente aveva richiesto un verbale di immissione in possesso, che non era stato ancora redatto dal tecnico: una mera minuta.
Emerge all’evidenza che gli atti di cui il consigliere Menani Gianfrancesco ha richiesto a questa amministrazione copia autentica, non sono bozze nel senso sopra precisato, vale a dire che essi non sono atti non venuti ad esistenza.
Tutt’altro! Basti ricordare che tali documenti sono stati tutti consegnati ai consiglieri e discussi dal C.C. in seduta pubblica, o, in commissione.” In data 15/1/2008, con atto prot. 1136, in risposta alle successive controdeduzioni del ricorrente, pervenute agli uffici competenti il 4/1/2008, il Comune di Sassuolo ha confermato che i documenti richiesti sono esistenti e nella disponibilità dell’amministrazione (anche se attualmente l’amministrazione non detiene il doc. 5 in originale, essendo stato trasmesso – l’originale – al Prefetto) pur tuttavia ha ribadito la propria opposizione al rilascio di copie conformi degli stessi.
Il diniego di accesso a nostro avviso è affetto da violazione di legge ed eccesso di potere e ci ha indotto ad intraprendere la strada del ricorso al TAR che è l’unico organo in grado di pronunciarsi sulla convinzione che nutriamo di illegittimità dell’adozione del PSC-RUE.
Gianfrancesco Menani Capogruppo Consigliare Lega Nord Padania Sassuolo
Guandalini Mauro Segretario Lega Nord Padania Sassuolo
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