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Compatibilità ambientale attività produttive: procedure più semplici

Procedure più semplici per la valutazione di compatibilità ambientale delle attività produttive, delle opere e delle infrastrutture da realizzare all’interno dei “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC) e delle “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) presenti in Emilia-Romagna.

Dal 1° ottobre infatti questa competenza passerà dalla Regione ai Comuni, alle Comunità montane, ai Parchi o alle Province, a seconda della tipologia di opera e della sua localizzazione. E’ una delle novità introdotte dalla direttiva approvata nei giorni scorsi dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’ambiente e allo sviluppo sostenibile Lino Zanichelli, che stabilisce gli indirizzi per le verifiche degli effetti sulla biodiversità e sugli habitat naturali degli interventi da realizzare appunto nei SIC e nelle ZPS.
Si tratta di 146 aree, con un’estensione di 256 mila ettari, pari all’11,6% del territorio regionale, delle quali circa il 50% ricade all’interno di Parchi e Riserve. Previste dalle direttive europee “Habitat” e “Uccelli”, le SIC e le SZP puntano a tutelare la biodiversità di specie animali e vegetali e gli habitat ritenuti rari a livello comunitario.

“Trasferendo le competenze agli enti più vicini sul territorio- ha dichiarato l’assessore Zanichelli – acceleriamo senz’altro i tempi burocratici. Inoltre, con questo atto semplifichiamo le procedure e diamo certezza ai cittadini rispetto alle opere ed alle attività che non richiedono una particolare verifica”.
“Resta però ferma la rilevanza dei SIC e delle ZPS, – sottolinea Zanichelli – aree che non solo costituiscono un fattore necessario di riequilibrio dell’ecosistema naturale, ma che rappresentano un vero e proprio valore aggiunto per l’Emilia-Romagna e il suo territorio, dove sviluppo e crescita economica dipendono sempre più dalla qualità dell’ambiente”.

La direttiva, che è il risultato di un ampio e approfondito confronto con gli Enti locali e le associazioni interessate e che ha ottenuto il parere positivo della Commissione territorio, ambiente e mobilità dell’Assemblea legislativa, individua quali interventi sono esclusi dalla valutazione di compatibilità ambientale in quanto di modesta entità e a basso impatto. Tra questi, rientrano la manutenzione ordinaria edilizia e delle infrastrutture, i tagli boschivi su superfici inferiori all’ettaro, le normali pratiche agricole e le attività di raccolta funghi e prodotti del sottobosco. Invece, nei casi di interventi che possono presentare un’incidenza ambientale, viene richiesto ai proponenti di allegare al progetto un semplice modulo, contenente la descrizione dei diversi impatti previsti sull’ambiente.

L’azione di verifica della compatibilità ambientale assume maggiore rilevanza solo per le opere e gli interventi di grandi dimensioni, come ad esempio la realizzazione di centrali per la produzione di energia, le attività estrattive, la costruzione di strade e infrastrutture in genere: solo in questi casi il proponente dovrà allegare al progetto uno specifico studio di incidenza ambientale.
















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