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Al via versamento del saldo Ici

I contribuenti che possiedono una casa, un fabbricato o un terreno devono pagare la seconda rata dell’Imposta sugli immobili dovuta per il 2006. Il versamento, che portera’ nelle casse dei comuni, considerando anche l’acconto di giugno circa 10 miliardi di euro va effettuato entro il 20 dicembre. Poche le citta’ che per quest’anno hanno ridotto l’imposta.

Il saldo Ici si paga entro il 20 dicembre, mentre la prima rata andava versata entro il 30 giugno per un importo pari al 50% dell’imposta pagata l’anno precedente. La determinazione del saldo si calcola ‘intera imposta dovuta per il 2006 applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dal comune in cui si trovano gli immobili e si sottrae a tale importo quanto si e’ pagato come acconto. Chi possiede piu’ immobili nello stesso comune potra’ effettuare un unico versamento. Mentre quando le proprieta’ sono situate in comuni diversi e’ necessario effettuare distinti versamenti. Il pagamento va fatto presso gli uffici postali, altrimenti ci si puo’ rivolgere al concessionario della riscossione e alle banche convenzionate con il concessionario stesso, salvo diverse disposizioni del comune.



L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; dai titolari di diritti reali di godimento; dai concessionari di aree demaniali.



Pe chi versa l’Ici la prima volta l’Ici si calcola partendo dalla rendita che risulta presso il catasto al primo gennaio dell’anno in corso. La tariffa va aumentata del coefficiente di rivalutazione, pari al 5%, e moltiplicata per il coefficiente diverso a seconda della categoria catastale (pari a 100 per le abitazioni gli alloggi, i fabbricati a destinazione varia; 50 per gli uffici, gli studi privati, gli alberghi, le banche, ecc;34 per negozi e botteghe). Al risultato dovra’ essere applicata l’aliquota che viene deliberata dal comune. Per i terreni agricoli la base imponibile, costituita dal reddito domicale al primo gennaio dell’anno in corso, dovra’ essere aumentata del 25% e moltiplicata per 75. Per le aree fabbricabili la base imponibile e’ costituita dal valore commerciale, sempre al primo gennaio. L’imposta e’ dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare in cui si e’ in possesso dell’immobile. Per i fabbricati che sono stati dichiarati inagibili o inabitabili l’imposta e’ ridotta del 50%.



Per le abitazioni principali viene applicata una detrazione di 103,29 euro, che i comuni possono aumentare. La detrazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano piu’ contribuenti che vivono nell’immobile, in parti uguali tra loro, a prescindere dalle quote di proprieta’ o di diritto reale di godimento. L’importo della detrazione puo’ essere alzato dai comuni fino ad azzerare del tutto l’imposta.



La dichiarazione Ici deve essere presentata solo nel caso in cui si siano verificate variazioni nel corso del 2005. La dichiarazione, invece, non va presentata da chi possiede un immobile che non ha subito variazioni nel corso dello scorso anno. In particolare l’esenzione e’ valida nel caso in cui l’unica variazione consiste nell’attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale. La dichiarazione deve essere presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili denunciati, entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.



Per chi ha aderito alla sanatoria prevista dalla finanziaria 2004, l’ici con decorrenza dal primo gennaio 2003 e’ dovuta sulla base della rendita catastale attribuita a seguito dell’adesione al condono. In attesa dell’attribuzione della nuova rendita l’imposta viene calcolata, in via provvisoria, nella misura di 2 euro per ogni metro quadrato condonato.
















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