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Bologna, saranno prorogati al 13 aprile i termini per le osservazioni nella seconda variante al PUG

L'estensione del periodo di deposito permetterà di presentare osservazioni anche sulla Variante 1

Bologna (ph Ezio Cairoli)

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato una delibera per conformare alla sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2025 il procedimento di approvazione della Variante 1 al PUG (Piano Urbanistico Generale), concluso con l’entrata in vigore della variante il 4 dicembre 2024, e della Variante 2 al PUG, tuttora in corso con la pubblicazione della proposta di variante per osservazioni.

La Variante 1 al PUG, approvata dal Consiglio comunale nell’aprile 2024, apportava alcune modifiche relative alla disciplina urbanistica-edilizia degli immobili destinati agli affitti brevi, introducendo una nuova sottocategoria B3 di “Attività turistiche svolte in unità immobiliari a destinazione abitativa” che nel centro storico devono rispettare il requisito di “alloggio minimo” con una superficie di almeno 50 mq.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 29 dicembre 2025, ha rilevato un vizio procedurale e ha annullato la delibera del Consiglio comunale per mancato obbligo di ripubblicazione in seguito all’adozione di alcune modifiche introdotte successivamente al periodo di pubblicazione/deposito per le osservazioni dei privati, che per l’Amministrazione non alteravano in modo sostanziale le caratteristiche essenziali della proposta.

La proposta di Variante 2 al PUG, attualmente in pubblicazione per osservazioni, contiene tutte le disposizioni relative alla disciplina urbanistica-edilizia degli immobili destinati agli affitti brevi interessate dalla sentenza del Consiglio di Stato e ne introduce di nuove sulla promozione della abitabilità del centro città.
Per ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, il Comune ha quindi deciso di prorogare i termini di pubblicazione della proposta di Variante 2. L’avviso per la presentazione di osservazioni sarà pubblicato sul BURERT l’11 febbraio e il termine passerà dall’attuale 2 marzo 2026 al 13 aprile 2026, con un’estensione complessiva di quarantuno giorni.

La sentenza del Consiglio di Stato ha rilevato un vizio di natura esclusivamente procedurale, senza muovere alcun rilievo al merito delle scelte pianificatorie e regolamentari dell’amministrazione.
Inoltre, successivamente alla pubblicazione della Variante 2 la Regione Emilia-Romagna ha approvato una legge (n. 10/2025) sulla disciplina degli immobili destinati ad affitti brevi, lasciando ai comuni la facoltà di individuare, mediante il PUG, le aree territoriali nelle quali questa tipologia di immobili è ammessa o subordinata al rispetto di specifiche condizioni. Anche la Corte Costituzionale è intervenuta su questo tema successivamente alla pubblicazione della Variante 2, confermando con la sentenza 186/2025 che la competenza nella regolamentazione degli affitti turistici è di competenza regionale e, a cascata, comunale.

















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