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Risposta all’interrogazione di Maria Savigni sul risparmio fiscale dei lavori sulla nuova sede

La seconda interrogazione discussa nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera era a firma della Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni, avente ad oggetto “Sul presunto risparmio fiscale in merito all’esecuzione dei lavori per adeguamento nuova sede”.

“Il sindaco, in data 21-7-2021, proponeva un emendamento alla Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 D.L 267 2000- Variazione al bilancio 2021- 2023 di assestamento generale di cui all’art. 175 co.8 D.Lgs 267 /2000 e applicazione del risultato di amministrazione 2020” – si legge nell’interrogazione – Sgp è soggetto di diritto privato, pur essendo società partecipata in house; in quanto tale, è assoggettata, pienamente, alle norme contenute, rispettivamente: a- nel D.P.R n.633/72, relativamente all’IVA; b-nel D.P.R N.917/86, relativamente all’IRES (imposta sul reddito delle persone giuridiche) e nel D.Lgs n.446/97, relativamente all’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive); ritenuto al fine di verificare e valutare: 1) l’esistenza; 2) la liceità; 3) l’ammontare stimato del presunto “risparmio fiscale” attribuibile alla società partecipata, con il conseguente interesse economico – finanziario a vantaggio del Comune si interrogano il Sindaco e la Giunta per conoscere: i dati specifici, suddivisi per tipologia di imposta, che hanno determinato il convincimento della Giunta riguardo la spettanza dei supposti risparmi fiscali e il dettagliato e specifico parere in merito del dirigente competente; la consegna del piano finanziario e l’indicazione analitica delle fonti di approvvigionamento destinate a suddetti acquisti;      la conferma dell’inserimento della porzione acquistabile dal Comune fra i cespiti “disponibili” e l’eventuale modalità di assegnazione a SGP; se, stante il rilevante ammontare delle cifre impegnate, la Giunta ha intenzione di presentare, nell’osservanza degli obblighi imposti dal controllo analogo, affinché sia esperito dagli organi deputati di SGP, apposito interpello preventivo all’Agenzia Entrate, al fine di evitare eventuali e rilevanti sanzioni pecuniarie a suo carico; confermando che, in caso contrario, essendone immotivato il rifiuto, saranno chiamati a rispondere degli eventuali danni, non l’Ente, ma tutti i soggetti responsabili di questo mancato adempimento prudenziale”.

 

Ha risposto l’Assessore al Bilancio Corrado Ruini.

“Come noto, SGP S.r.l. è una Società in house istituita in data 12/09/2005, deputata alla gestione del patrimonio comunale; la Concessione amministrativa Rep.3630 del 31.12.2007, con la quale è stato conferito alla società il patrimonio del Comune fino al 2100 (art.3 dello Statuto) costituisce il titolo in forza del quale Sgp opera in qualità di soggetto giuridico che dispone della titolarità del bene. La società, pertanto, non è stata costituita appositamente in funzione della realizzazione della valorizzazione patrimoniale, mediante interventi di manutenzione straordinaria,  dell’immobile denominato il Diamante, recentemente acquisito al patrimonio comunale, il che avrebbe potuto far sospettare dell’esistenza di profili di illiceità, ma, data la sua costituzione e il suo core business quale risulta dallo Statuto, il Comune non avrebbe potuto disporre diversamente se non avvalersi dell’attività della sua partecipata, provvedendo ad integrare il citato atto rep. 3630/2007 inserendo la nuova sede comunale tra gli immobili in concessione. Ciò al fine di ottenere il titolo necessario per dare mandato alla società patrimoniale:

– a porre in essere tutti gli atti propedeutici ed idonei ad individuare le modalità di scelta del contraente

– avviare l’iter di selezione nonché a curare la vigilanza sull’esecuzione dell’appalto in oggetto come previsto dal progetto

– a porre in essere le conseguenti disposizioni del Direttore Tecnico di SGP S.r.l. relative alla realizzazione delle opere,

– a procedere al compimento di tutto quanto necessario all’ottenimento dei benefici fiscali che consentono un complessivo risparmio di spesa.

La società ha, poi, preventivamente analizzato, tramite professionista fiscale all’uopo incaricato, la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici consistenti nel riconoscimento di una detrazione IRES, di cui la società è soggetto passivo, di un importo pari al 65% delle spese volte ad aumentare il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, beneficio da ultimo prorogato al 31.12.2021 dalla legge di bilancio 2021.

Di seguito si riporta stralcio dell’analisi preventiva effettuata dal professionista che è stato incaricato al fine della certezza della fruibilità di tali benefici, per poter iniziare speditamente i lavori senza la necessità di preventivo interpello all’agenzia delle entrate che avrebbe comportato un ritardo colposo da parte dell’amministrazione con il conseguente rischio di non accedere agli sgravi per decorrenza dei termini oltre che a ritardare il rilascio di struttura attualmente in uso e per la quale si paga un affitto di importo non trascurabile.

“Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a pompa di calore ad alta efficienza è riconosciuta la detrazione del 65%. Le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi agli interventi di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali ad essi collegate, cosi come anche per le valvole termostatiche, poichè rientrano nella definizione di dispositivi di controllo e regolazione. Il limite della detrazione è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e grazie alle novità introdotte dall’art. 121 del DL RILANCIO può essere oggetto di cessione, sia al fornitore contro sconto in fattura sia a soggetti terzi (incluse banche o intermediari finanziari

Verificata la sussistenza dei requisiti generali che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere per poter usufruire delle detrazioni, ossia che alla data della richiesta di detrazione, sia “esistente”, in regola con il pagamento di eventuali tributi e dotato di impianto di riscaldamento occorre verificare i requisiti tecnici specifici dell’intervento:

1) l’intervento deve configurarsi come sostituzione totale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione (cfr. Risoluzione AdE n. 458/E del 1/12/08 e ns. faq 35).

2) La pompa di calore oggetto di installazione deve garantire un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati dalla normativa vigente.

Terminati i lavori, che generalmente coincidono con il collaudo dell’opera, occorre entro 90 giorni procedere alle necessarie comunicazioni all’ENEA. Ottenuta il CPID dell’avvenuta registrazione da parte di Enea a partire dal 5° giorno successivo si può procedere a caricare la cessione del credito nel portale dell’Agenzia delle Entrate a favore dell’istituto con il quale sono stati presi accordi sulla cessione. I tempi sono quindi influenzati da diverse variabili ma si può ipotizzare occorrano dall’avvenuto collaudo circa 60 giorni per ottenere l’accredito della cessione.”

Trattasi, come detto, di detrazioni già previste dalla normativa previgente (tra cui Articolo del 14 Dl 63_2013 Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica; Articolo 11 del Dl n. 83/2012 Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico; Articolo 16 bis Testo unico n. 917/1986 Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) e recentemente modificata.

L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), infatti, ha previsto che i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a.   per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

b.   per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In merito, Sgp ha ritenuto opportuno optare per la cessione del credito anziché scontarlo in 10 anni sia per il flusso finanziario immediato che ne deriva, sia perchè la società ha ancora un importo rilevante di perdite di anni precedenti fiscalmente deducibili, pertanto una parte di detrazioni spettanti sarebbe potuta andare perduta. E’ stato, pertanto, stipulato con Bper banca spa apposito contratto di cessione pro soluto dei crediti d’imposta per un importo di € 206.246,65, a cui devono essere imputati i costi della cessione.

Il piano finanziario sotteso ai suddetti lavori di manutenzione straordinaria volti alla valorizzazione della nuova sede comunale è indicato nella DGC 160/2021, alla quale sono allegati i quadri economici dei progetti approvati e, in forza della normativa vigente, apposito parere di regolarità contabile del competente direttore del Settore III, come da sintesi di seguito indicata, che riporta le fonti di finanziamento dell’opera, ovvero per quanto di competenza del Comune, mezzi propri di bilancio, così come la parte a carico di Sgp è finanziata con risorse presenti nel budget.

L’importo complessivo dei lavori, al netto di iva, quale risultante dai tre progetti per impianti termici e meccanici, edili ed elettrici, ammonta ad € 784.884,58 di cui € 144.987,26 a carico di Sgp.

La società, infatti, ha stipulato un contratto di “SERVIZIO ENERGIA” in forza del quale sono effettuati a carico di Sgp lavori afferenti agli impianti termici e meccanici di cui al Progetto denominato: “SOSTITUZIONE DI CALDAIE CON ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA” a servizio dell’immobile denominato “Diamante”  per un importo di € 144.987,26 in luogo della realizzazione dell’Anagrafica tecnica in “Building Information Modeling” – BIM, prestazione già presente nel citato contratto di servizio integrato, in base al quale il corrispettivo per combustibile e manutenzione è determinato in un canone fisso corrisposto trimestralmente per tutte le annualità contrattuali, pertanto la realizzazione dei suddetti lavori non dà luogo ad una maggior spesa a carico di Sgp; con disposizione n.90 del 29/07/2021 è stata richiesta l’estensione del contratto sopra richiamato, ai sensi dell’allegato II art. 6 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.115 fino alla concorrenza dell’importo progettuale indicato.

La detrazione del 65% (per un importo di  € 206.246,65) calcolata sull’importo dei lavori afferenti la sostituzione della centrale termica e per impianti tecnologici di € 317.302,54, comporta, dal punto di vista finanziario, un risparmio di spesa di € 160.471,97 al netto degli oneri di cessione del credito alla Banca e degli oneri professionali di gestione della cessione.

Pertanto, la spesa complessiva, al netto di quanto già in carico a SGP per effetto del sopracitato contratto di gestione calore, e di quanto SGP può finanziare per effetto dei benefici fiscali, ammonta ad € 527.367,88, IVA inclusa oltre ad €.100.816,34 per incarichi professionali non ricompresi nel quadro economico di cui sopra e quindi per un totale generale 628.184,22, finanziata totalmente con mezzi di bilancio, entrate correnti, come da Delibere di variazione di bilancio CC n.12/2021 e GC n. 157/2021, come tra l’altro ampiamente illustrato nella già citata DGC 160/2021.

 
















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