lunedì, 7 Luglio 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAmbienteIncendi boschivi, dichiarato lo stato di preallarme in tutto il territorio regionale





Incendi boschivi, dichiarato lo stato di preallarme in tutto il territorio regionale

In tutto il territorio regionale è stato dichiarato lo stato preallarme per il periodo 19 Luglio – 8 Agosto  compresi, individuato come intervallo di tempo a maggiore rischio di incendi boschivi e coincide con lo stato di grave pericolosità.

Ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. n.152/2006 (cd “Codice Ambiente”), nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Sono inoltre vietate tutte le azioni che possono anche solo potenzialmente determinare l’innesco d’incendio, in particolare, secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021 (D.G.R. n.1172/2017 art. 6.1 comma 15):

a) è vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;

b) è consentita l’accensione di fuochi, su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo, e debitamente segnalate a cura dell’Ente delegato competente per territorio;

c) nelle aree forestali ed in particolare nei castagneti da frutto, nei terreni saldi e pascolivi non è permesso l’abbruciamento durante il suddetto periodo dichiarato di grave pericolosità;

d) nei casi di cui alle lett. a) e b), il fuoco deve essere, comunque, sempre custodito; coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare;

d) nelle aree forestali è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

e) l’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante è vietato a meno di 200 m dalle aree forestali, dai pascoli e dai terreni saldi;

f) all’interno delle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, o a meno di 100 m da essi, è vietato realizzare discariche che provochino pericolo d’incendio.

 

 

















Ultime notizie