Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 4 Marzo 2020) stabilisce tutte le norme a cui attenersi e pone in essere divieti e limitazioni per contenere la diffusione del virus COVID-19 (Coronavirus).
In particolare evidenziamo le disposizioni dell’Articolo 2 che, alla lettera B, dichiara:
– รจ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilitร ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessitร e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Lo stesso DPCM alla lettera I impone a:
– chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanitร , o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ยฐ marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonchรฉ al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.
Le modalitร di trasmissione dei dati ai servizi di sanitร pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanitร pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalitร e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanitร pubblica territorialmente competenti.