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Elettricità: da 1° marzo stop maxi bollette per conguagli

Stop alle maxi bollette da mille e passa euro per i conguagli sui consumi arretrati di energia elettrica. Da giovedì scorso 1 marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente può eccepire la prescrizione cosiddetta breve (passata da cinque a due anni) e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.

 

Ne dà notizia Adiconsum Emilia Centrale (associazione consumatori della Cisl), spiegando la delibera 97/2018/R/com di Arera (Autorità per la regolazione per energia, reti e ambiente).

«Il venditore è tenuto a informare il cliente della possibilità di pagare solo gli ultimi due anni contestualmente all’emissione della fattura e comunque almeno dieci giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento – informa Adele Chiara Cangini, responsabile Adiconsum Emilia Centrale – Inoltre, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione».

La norma, introdotta con la legge di Bilancio 2018, punta a ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori e a responsabilizzare sia i venditori che i distributori.

«In questo modo famiglie e piccole imprese modenesi saranno maggiormente protette dal rischio di dover importi molti superiori al consueto, derivanti da forti ritardi dei venditori (ad esempio blocco di fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare, perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza – sottolinea la responsabile dell’associazione consumatori della Cisl Emilia Centrale – non sia riconducibile alla condotta del cliente finale».

Adiconsum aggiunge che analoga disposizione dovrebbe valere per le bollette del gas a partire dal 1° gennaio 2019 e per quelle dell’acqua dal 2020.

















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