Accrescere decoro, pulizia, vivibilità e sicurezza con norme più puntuali e strutturate sono gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende raggiungere con la delibera sulle modifiche al Regolamento di polizia locale, presentata dall’assessora a Sicurezza e Città storica Natalia Maramotti oggi in Consiglio comunale, e approvata con 17 voti favorevoli (Pd e Sel), 9 contrari (Grande Reggio-Alleanza civica, Lista civica Magenta-Alleanza civica, Lega Nord e Movimento 5 Stelle) e 3 astenuti (Forza Italia).
TEATRO VALLI – Nel corso della presentazione della delibera, l’assessora Maramotti ha preannunciato un sensibile incremento delle misure di sorveglianza nei pressi del teatro Municipale Romolo Valli: “Da domani, nel pomeriggio – ha detto l’assessora – sarà presente un presidio interforze, Polizia municipale compresa, di fianco al teatro Valli, quale prima risposta e segno della fattiva collaborazione tra le Forze dell’ordine e l’Amministrazione comunale. Per quanto riguarda la mattina, stiamo organizzando azioni in collaborazione con la stessa Polizia municipale, per non far mancare il nostro presidio”.
REGOLAMENTO: L’AGGIORNAMENTO – Costruito nel confronto dell’Amministrazione comunale con le associazioni del commercio e i cittadini, l’aggiornamento di due articoli del Regolamento di polizia locale risponde a particolari esigenze di convivenza civile e qualità urbana che sono insorti e si reiterano in alcune zone della città.
I temi sono principalmente quelli della cura degli esercizi commerciali in particolare quelli dismessi, e del consumo di bevante alcoliche sul territorio comunale.
Sino ad ora, le criticità sono state affrontate con l’emanazione di ordinanze urgenti, che hanno carattere e validità temporanei (alcuni mesi). Allo scadere delle ordinanze, tuttavia, tali criticità possono riproporsi. Da qui, l’aggiornamento del Regolamento, con nuove norme – sul modello di quelle adottate da altre città, con uguale finalità di prevenzione del degrado urbano – che hanno carattere di maggiore puntualità, incisività e continuità nel tempo e possono quindi avere una efficacia continuata rispetto al reiterarsi delle criticità.
PULIZIA DI VETRINE, BACHECHE PER MOSTRARE OGGETTI E ACCESSI DEI NEGOZI – Il primo aggiornamento, con indicazioni più dettagliate e ampie, riguarda l’articolo 10 del Regolamento, in materia di “pulizia di mostre, vetrine ed accessi”.
I titolari delle attività aperte al pubblico – ad esempio, esercizi commerciali e di ristorazione – in solido con i proprietari degli immobili, che abbiano vetrine o serrande poste su area di pubblico passaggio, sono obbligati a “provvedere alla pulizia delle aree antistanti l’ingresso, delle vetrine, degli spazi compresi tra le serrande a maglie tubolari (attraverso cui è possibile gettare o abbandonare oggetti, ndr) e le entrate, degli spazi rientranti non protetti da serrande, delle bacheche, delle insegne e delle tende esterne” poste a protezione di vetrine e ingressi degli esercizi.
Al fine di prevenire incuria e degrado in locali dismessi, cioè sfitti o comunque non occupati da attività, presenti sull’intero territorio comunale, compreso il centro storico, i proprietari degli immobili dovranno aver cura della pulizia delle vetrine, delle serrande, delle entrate e degli spazi rientranti non protetti da serrande, delle insegne di esercizio, dalle tende e alle bacheche non rimosse dopo la chiusura dell’esercizio.
E’ poi introdotto il divieto di affissione, interna ed esterna alle vetrine, di manifesti, volantini, altri avvisi e fogli di giornale (fanno eccezione le comunicazioni di trasferimento dell’attività e le offerte di locazione o vendita entro le dimensioni massime di 50 centimetri di altezza per 40 centimetri di lunghezza). I proprietari avranno 45 giorni di tempo, dalla pubblicazione del Regolamento, per adeguarsi.
All’interno del perimetro del centro storico, si dispone l’oscuramento delle vetrine di esercizi che hanno cessato l’attività, da effettuarsi entro 15 giorni dalla chiusura della stessa attività esercitata nei locali (con modalità e materiali che saranno definiti dall’Amministrazione). I proprietari dovranno provvedere all’adeguamento entro 120 giorni dalla pubblicazione del Regolamento.
Qualora queste nuove disposizioni non vengano attuate, titolari e proprietari saranno soggetti a una sanzione di 250 euro.
CONTRASTO ALL’ABUSO DI SOSTANZE ALCOLICHE – Il secondo aggiornamento consiste in un’integrazione dell’attuale articolo 19 del Regolamento (Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree), con un articolo 19 bis su “Provvedimenti finalizzati al contrasto all’abuso dell’alcol”. Il 19 bis introduce in particolare, quando siano presenti criticità che pregiudicano le condizioni di vivibilità di aree del territorio, la possibilità dell’Amministrazione comunale di ordinare variazioni e restrizioni degli orari di apertura e chiusura dei locali e dispone – in casi di degrado e insicurezza – il divieto del consumo di sostanze alcoliche su suolo pubblico (eccetto le distese) in qualsiasi contenitore.
E’ quindi confermato (articolo 19) il divieto ai titolari di pubblici esercizi, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di circoli privati presenti sul territorio comunale, di vendere per asporto qualsiasi tipo di bevanda, in contenitori di vetro dalle ore 20 alle ore 6. Confermati inoltre, insieme con l’obbligo di mantenere pulito e in ordine lo spazio delle distese, la somministrazione e il consumo di bevande alcoliche, anche in vetro, nelle distese e nello spazio intorno ad esse, entro il raggio di 10 metri dalla soglia o dal limite autorizzato della distesa.
IL 19 BIS – L’articolo 19 bis prevede, a integrazione dei contenuti dell’articolo 19, che l’Amministrazione comunale possa adottare ulteriori provvedimenti per:
– assicurare una corretta convivenza tra residenza e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando – si legge fra l’altro nell’articolo – ogni fenomeno di illegalità diffusa e di degrado e/o allarme sociale, riconducibile al consumo e all’abuso di bevande alcoliche;
– salvaguardare l’incolumità e la salute delle persone, le loro attività, il lavoro, la mobilità, l’ambiente urbano in ogni suo aspetto, oltre alla tutela dei beni culturali.
L’Amministrazione comunale potrà disporre, con queste finalità di cura e tutela, “prescrizioni e limitazioni di esercizio”, individuando di volta in volta i luoghi in cui si riscontrino particolari criticità e in cui sia necessario intervenire con specifici provvedimenti.
NUOVE LIMITAZIONI – Con atti sindacali, sarà possibile perciò introdurre queste nuove limitazioni:
a) la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 15 alle ore 7 del giorno seguente.
b) l’orario di chiusura dei pubblici esercizi potrà essere anticipato sino alle ore 20 e quello di apertura potrà essere posticipato sino alle ore 7.
Sono possibili provvedimenti ulteriormente limitativi degli orari, qualora gli accertamenti di Polizia municipale e da altri organi di controllo evidenzino situazioni di persistente degrado.
D’altro canto, sarà possibile prevedere deroghe di ampliamento dei limiti orari, in caso di sottoscrizione, da parte degli esercenti, di impegni formali a non detenere, vendere e somministrare bevande alcoliche (sempre che la specifica situazione del contesto urbano lo consenta).
La violazione di queste disposizioni e degli impegni comporta, oltre all’erogazione delle sanzioni già previste dal Regolamento, anche la revoca della deroga sull’orario di apertura.
In caso di reiterate violazioni delle limitazioni, sarà disposta la sospensione per due giorni dell’attività.
Per ogni ulteriore reiterazione nell’arco del biennio, oltre alla sanzione pecuniaria già prevista dal Regolamento, sarà disposta la sospensione per tre giorni dell’attività.
CONSUMO DI ALCOL SU SUOLO PUBBLICO – Con la stessa finalità di prevenire il degrado urbano, salvaguardando la salute e il lavoro delle persone e la qualità dell’ambiente urbano, l’Amministrazione comunale potrà disporre, con atti sindacali, ulteriori limitazioni e divieti del consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
Vale a dire:
a) divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o ad uso pubblico in determinate fasce orarie;
b) divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o ad uso pubblico per tutte le 24 ore (dalle ore 00 alle ore 24).
Tali divieti non si applicano, anche in questo caso, all’interno delle distese o nell’area ad esse adiacenti nel raggio di 10 metri; in caso di autorizzazioni in deroga per attività temporanee di somministrazione.
La violazione di questi provvedimenti prevede le sanzioni già indicate dal Regolamento in vigore.