I Comuni non possono domandare a distanza di tempo ai propri cittadini un contributo per l’adeguamento dei costi di costruzione alla variazione degli indici Istat, perché “la quantificazione del contributo di costruzione è effettuata con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, che costituisce il momento in cui sorge l’obbligazione contributiva”. Pertanto, ai fini della quantificazione del costo di costruzione, non assumono rilevanza né le successive variazioni accertate dall’Istat, né la normativa regionale e comunale emanata dopo il rilascio del permesso di costruire.
A sostenerlo è il Difensore civico regionale, Gianluca Gardini, che è intervenuto dopo la richiesta di un parere da parte di una cittadina residente in un comune della provincia di Bologna, a cui l’amministrazione locale aveva chiesto un conguaglio di quasi 500 euro, comprensivi anche degli interessi legali, agli oltre 9.000 già versati nel 2009 come contributo di costruzione per l’edificazione dell’abitazione dove tuttora risiede. Si tratta peraltro di una prassi piuttosto diffusa nella provincia di Bologna, avverte Gardini, e non circoscritta all’episodio.
Secondo l’ente locale al centro della vicenda, “la maggior somma è dovuta all’aggiornamento del costo base, anno 2009, in relazione all’aggiornamento degli indici Istat rispetto all’anno precedente”. Il Comune considera la delibera di conguaglio come un atto dovuto, e pertanto si sente legittimato a richiedere la somma al titolare del permesso di costruire anche a distanza di anni.
Non è della stessa opinione Gardini, che ha invitato l’amministrazione a “revocare qualsiasi provvedimento volto a richiedere somme per l’adeguamento dei costi di costruzione alla variazione degli indici Istat di riferimento”. Secondo Gardini, il calcolo del costo di costruzione non è stato effettuato dall’Ente locale al momento del rilascio del premesso di costruire, come prevede la legge, ma a distanza di diversi anni e cumulando più variazioni annuali Istat: “Non è pertanto ammissibile che una svista o una inefficienza del comune si traduca in un maggior costo per il cittadino”.
Il Difensore civico cita in proposito il parere espresso, su sua stessa richiesta, dal servizio Affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna, che a breve verrà inviato anche a tutte le strutture comunali competenti “per prevenire eventuali episodi analoghi”. Come si legge nel parere del Servizio regionale competente, infatti, la legge regionale in materia prevede che “il costo di costruzione per i nuovi edifici sia determinato almeno ogni 5 anni dall’Assemblea legislativa con riferimento ai costi parametrici per l’edilizia agevolata” e che “nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali il costo di costruzione sia adeguato annualmente dai Comuni in ragione della intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istat”. In ogni caso, specifica il responsabile del Servizio regionale, “secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa la quantificazione del contributo di costruzione è effettuata con riferimento alla data di rilascio del permesso di costruire, pertanto il Comune accerta l’importo del contributo concessorio che il privato costruttore è tenuto a versare, quantificandolo con riferimento agli atti regionali e comunali vigenti alla data del rilascio del titolo edilizio”.
Per ricevere informazioni, presentare un reclamo o fissare un appuntamento con il Difensore civico o con il personale dell’Ufficio è possibile:
– scrivere una lettera al Difensore civico, all’indirizzo Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna;
– compilare il form online all’indirizzo http://www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/difensorecivico;
– telefonare al numero 051-5276382 o, in alternativa, al numero verde gratuito anche da rete mobile 800-515505;
– scrivere una mail a difensorecivico@regione.emilia-romagna.it.
Il Difensore (servizio gratuito) risponde a tutte le istanze.