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Manutenzione e pulizia di fossi stradali, rii e corsi d’acqua. A Fiorano emessa una ordinanza

pulizia-fossatoIl “Nuovo codice della strada”  prescrive che i proprietari debbano mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire: franamenti o cedimenti del corpo stradale (ivi compresi fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. I proprietari devono inoltre realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi; coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario.

Oltre al ‘Nuovo codice della strada’, il ‘Regolamento Comunale di Polizia Urbana prescrive che i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni  debbano mantenere in condizioni di  funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all’anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre;

Considerato che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfalciati, il Comune di Fiorano Modenese ha emesso una ordinanza affinché tutti i proprietari o affittuari o comunque ai detentori a qualunque titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio e a tutti i frontisti di fossi stradali, rii, corsi d’acqua e vettori di natura idraulica in genere, di provvedere entro e non oltre 30 giorni ad assicurare  la  regolare  manutenzione  dei  fossi  stradali, rii, corsi d’acqua e vettori di natura idraulica in genere, a ripristinare le sezioni ordinarie dei fossi  stradali, rii, corsi d’acqua e vettori di natura idraulica in genere se ricoperti o intasati anche mediante operazioni di escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo; a rimuovere le frane ed eseguire tutti gli interventi idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse; a rimuovere  ogni  materiale  che  ostacoli  il  regolare  deflusso  delle  acque, ripristinando  le condizioni di regolarità;  a effettuare  la corretta potatura delle  piante  cresciute  negli  alvei  e  lungo  le  sponde  dei  fossi  e  corsi d’acqua; a effettuare le necessarie operazioni di regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio; a realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità.

Il Comune ricorda, a tale proposito, che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura delle fosse deve essere rimosso, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione dei lavori e conferito presso le Stazioni Ecologiche Attrezzate presenti sul territorio Comunale.

Ricorda inoltre che la manutenzione e la pulizia deve avvenire almeno due volte all’anno, per il periodo primaverile entro il 30 aprile, per il periodo autunnale entro il 30 settembre e che è necessario ottenere l’autorizzazione dei Consorzi di Bonifica di Burana, Leo Scotenna e Panaro – rif. tel: 059.416511 e Parmigiana Moglia e Secchia per i corsi d’acqua di competenza, come l’autorizzazione della Polizia Municipaler per non intralciare la circolazione stradale.

In caso di inosservanza sarà facoltà del comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente imputabile agli inadempienti con risarcimento danni, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute dall’Amministrazione.
















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