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Sassuolo: l’Amministratore Unico SGP interviene su nota Cgil e articoli stampa

Corrado_CavalliniHa sorpreso ed indignato il comunicato CGIL fatto girare all’interno del Comune e di SGP, sdegna ancora di più l’articolo pubblicato sulla Gazzetta di Modena il 4 febbraio 2015.

Se con il primo si è raggiunto lo scopo di alimentare contrasti tra i dipendenti, a danno dell’azienda e del Comune, con il secondo siamo di fronte ad un eclatante esempio di fuorviante informazione.

Non aveva questo tono la riunione sindacale tenuta qualche giorno fa. Non era questa la posizione del sindacato che aveva invece dimostrato di aver ben compreso e condiviso le ragioni della dovuta riorganizzazione, oltre ad aver ammesso l’inutilità di paragoni con un contratto di lavoro diverso da quello applicato ad SGP.

Sono prossime le elezioni delle RSU e capisco che la CGIL risenta del clima elettorale al pari dei partiti politici.

Stravolgere la verità per pura propaganda politica, è sempre un atto deplorevole. Diventa ancor più grave se commesso da un sindacato incantatore di lavoratori che tanto proclama di voler difendere.

Il sottoscritto amministratore di SGP è un tecnico che lavora per il bene dell’azienda e continua ad essere estraneo ai giochi politici.

Pertanto, ad onor del vero, ribadisco quanto detto in riunione sindacale, confermato dalla lettera consegnatavi nella stessa seduta (riportata di seguito)

 ****

Sassuolo, 28/01/2015

Prot.566

 

Spett.    CGIL – FUNZIONE PUBBLICA

 

Oggetto: riorganizzazione del personale dipendente – considerazioni alla nota del 21/01/2015;

Come noto[1], nel corso dell’anno 2014 la società ha registrato le dimissioni di n°4 dipendenti, (di cui n°2 con funzioni apicali), 3 dei quali per rientrare nell’organico del Comune, giusto accordo sindacale del 2007.

Conseguenza logica di tali dimissioni, è stata la necessaria, quanto immediata, diversa organizzazione dell’azienda, con conseguente ripristino delle funzioni apicali resesi vacanti definitivamente, oltre ad una diversa assegnazione dei carichi di lavoro, comportante lo svolgimento di mansioni superiori per ulteriori 2 dipendenti.

Tali progressioni, come spiegato nella disposizione cui fa riferimento la comunicazione sindacale del 20 u.s., è avvenuta oltre che nel rispetto della progressiva riduzione di spesa di personale, di cui all’art.18 comma 2/bis del D.L.112/2008, anche nella rigorosa osservanza dell’art. 51 del CCNL di categoria.

Mentre può essere preso in considerazione l’appunto per il mancato preventivo confronto con le OO.SS., non si può fare a meno di disapprovare il contenuto della nota diffusa, la quale, purtroppo, ha avuto il solo deplorevole risultato di alimentare errate convinzioni, inutili polemiche e spiacevoli contrasti tra i dipendenti, atteso che la gestione dell’azienda, ivi compresa l’individuazione dei dipendenti cui assegnare specifiche mansioni superiori, come noto, non costituisce oggetto di contrattazione sindacale.

Le peculiarità di ogni dipendente nell’ambito lavorativo, certamente non conosciute dalle OO.SS., sono ben note ed apprezzate dal sottoscritto amministratore, il quale in sede di riorganizzazione delle mansioni, non ha effettuato “progressioni” per “premiare” alcuni dipendenti  “dimenticandone” altri, ma ha semplicemente riassegnato funzioni specifiche. Bene avrebbero fatto le OO.SS., che conoscono il CCNL, a spiegare che detti inquadramenti, sono dovuti per legge e che anche il socio, qualora fosse intervenuto, non avrebbe potuto dettare indirizzi diversi senza incorrere nella violazione dell’art.2103[2] del C.C., al cui rispetto sono tenuti anche gli Enti Locali.

L’Amministratore Unico, Dott. Corrado Cavallini
[1] Le OO.SS. sono state informate in data 07/10/2014, come riportato nella deliberazione di Giunta Comunale n°155/2014;
[2] Articolo 2103  Mansioni del lavoratore: Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Ogni patto contrario è nullo;

 

Sassuolo, 6 febbraio 2015

















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