Chi non versa l’IMU entro domani 24 gennaio, o la versa oltre questa data, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento dell’imposta omessa o tardivamente versata, secondo quanto disposto dell’art. 13 del D.Lgs. N° 471/97. Il contribuente che versa l’imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento:
nel caso di versamento effettuato entro l’8 febbraio 2014 (15° giorno successivo alla scadenza) si applica la sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali nella misura del 1% annuo; nel caso di versamento effettuato tra il ‘9 febbraio 2014 ed il 23 febbraio 2014 (tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista), si applica la sanzione del 3 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali nella misura del 1% annuo; nel caso di versamento effettuato tra 24 febbraio 2014 ed il 30 giugno 2015 (tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno in cui l’imposta doveva essere versata), si applica la sanzione del 3,75 % dell’imposta omessa oltre agli interessi legali nella misura del 1% annuo.
Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell’imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull’imposta versata in ritardo.
Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all’imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella “ravv”.