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L’Associazione Conto Anch’io a Sassuolo prima della firma di stasera

La gravissima crisi economica che ha colpito anche il nostro Paese ha inevitabilmente inciso sulla politica di bilancio statale e sulla situazione finanziaria degli enti locali, con conseguenze a tal punto rilevanti sui loro equilibri contabili da poter determinare perfino lo stato di dissesto.

Del resto, il legislatore negli ultimi vent’anni è ripetutamente intervenuto sulla relativa disciplina, e,dando anche soltanto uno sguardo superficiale all’evoluzione normativa in questa materia, si comprende come tra le finalità principali perseguite dalle disposizioni più recenti vi sia quella di affermare una maggiore responsabilizzazione dell’ente e dei suoi amministratori.

La disciplina sul dissesto contenuta oggi nel testo unico sulle autonomie locali (d’ora in poi, t.u.e.l.) presenta però diversi profili di difficile armonizzazione con il nuovo Titolo V della Parte seconda della nostra Costituzione, soprattutto, e radicalmente, si potrebbe dire, con quanto stabilito nell’art. 119.

Sullo sfondo delle norme sul dissesto c’è una finanza locale essenzialmente “derivata” e lontana dal riconoscimento dell’autonomia finanziaria locale che impone il testo costituzionale.

Per tanto, dopo aver delineato nei suoi tratti essenziali lo stato di dissesto degli enti locali, si volgerà lo sguardo verso la nuova prospettiva tracciata dalla legge di delega 5 maggio 2009, n. 42 e dai relativi decreti legislativi di attuazione in materia di federalismo fiscale, recentemente approvati per dare attuazione all’art. 119 Cost.

Che cos’è il dissesto finanziario

L’art. 244 del testo Unico 267 del 2000 stabilisce che si ha dissesto finanziario quando il Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi definiti indispensabili e quando nei confronti dell’Ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio. Il Dissesto Finanziario di un Ente locale non può essere equiparato al fallimento di un’Impresa a carattere privato. L’Ente locale non può cessare di esistere, in caso di dissesto si crea una frattura tra passato e futuro. Tutto ciò che è pregresso compresi i residui attivi e passivi non vincolati, viene estrapolato dal bilancio comunale e passato alla 5000 abitanti (nominato con decreto del Presidente della Repubblica) si occupa del passato con riferimento al 31/12 dell’anno precedente redigendo un piano di estinzione con il quale viene azzerata la situazione patologica che ha creato il dissesto mentre L’Ente Locale con il suo consiglio eletto inizia una nuova vita finanziaria sgombra dal peso del passato. La normativa sul risanamento finanziario prevede la sospensione della decorrenza degli interessi sui debiti ed il blocco delle azioni esecutive. La possibilità di poter accedere ad un mutuo ventennale a carico dello Stato è preclusa a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale n°3 del 2001. Pertanto, ad oggi, tutti gli Enti Locali che dichiarano il dissesto, debbono provvedere con risorse finanziarie proprie. L’Ente Locale, una volta attivata la procedura del dissesto finanziario è obbligato come previsto dall’art. 251 del T.U. Enti Locali ad adeguare le imposte, le tasse locali, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita dalla legge. Relativamente al personale dipendente, l’Ente ha l’obbligo di rideterminare la dotazione organica collocando in disponibilità il personale che dovesse risultare in soprannumero. Per il personale in soprannumero, il Ministero dell’Interno garantisce un contributo pari alla spesa relativa al trattamento economico per un periodo di 5 anni come previsto dall’art. 265 del T.U. Sul fronte del pregresso della cui liquidazione si occupa la Commissione Straordinaria composta da tre membri è opportuno rilevare: La possibilità per la commissione di vendere il Patrimonio immobiliare disponibile per la parte non strettamente necessaria all’esercizio delle funzioni istituzionali. La liquidazione dei debiti salvo eccezioni con una percentuale prevista dall’art. 258 T.U. che va dal 40% al 60%.

Che cos’è il disavanzo finanziario

Si può definire il disavanzo finanziario come “il risultato negativo della somma algebrica dei movimenti di cassa”. Questo disavanzo deve essere coperto; ciò avviene attraverso l’indebitamento da parte del soggetto economico verso terzi ed, eventualmente, nella riduzione delle disponibilità di cassa. Questa definizione di disavanzo è funzionale, per quanto riguarda la nostra trattazione, a quella di dissesto. Si può dire, semplificando, che il disavanzo giustifica il ricorso al‟indebitamento, e che un indebitamento sempre più ingente, a cui corrisponde una eventuale riduzione delle disponibilità di cassa, può portare allo stato di dissesto..

Quindi noi dell’Associazione Conto Anch’io Sassuolo prima che si proceda a firmare il Bilancio Sgp che lo Stato di disavanzo finanziario si è già attuato ora è il momento del dissesto finanziario, credeteci!!

 

















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