giovedì, 12 Dicembre 2024
16.1 C
Comune di Sassuolo
HomeModenaModena, Contratti di convivenza: un open day per farli conoscere





Modena, Contratti di convivenza: un open day per farli conoscere

contratti-convivenzaA Modena le famiglie con due soli componenti sono 23 mila 422. Di queste il 61 per cento è una coppia sposata, il 23,4 per cento presenta un genitore e un figlio (o altri casi), il 7,3 per cento è una coppia di persone che convivono senza legami affettivi e, presumibilmente, un 8,2 per cento è una coppia di fatto (dato parziale, calcolato esclusivamente su nuclei di due persone dichiarate nello stato di famiglia in cui il convivente ha una maggiore età, un sesso diverso dal capofamiglia e una differenza di età inferiore ai 15 anni).

E’ a queste ultime che è rivolta, in particolare, l’iniziativa “Contratti di convivenza – Open day”, che sabato 30 novembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 vedrà i notai del Consiglio Notarile di Modena (Corso Canalgrande 71) fornire consulenze gratuite ai cittadini interessati sui contratti di convivenza. A partire dal 2 dicembre 2013 questi contratti potranno essere stipulati presso tutti gli studi notarili. L’iniziativa, che si svolge in contemporanea in tutte le città d’Italia, sul territorio modenese è organizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dal Consiglio Notarile di Modena, con il supporto degli assessorati alle Politiche sociali, sanitarie e abitative, e alle Pari opportunità del Comune di Modena. La giornata informativa ha l’obiettivo di rispondere alla richiesta di tutela di alcuni diritti per le convivenze (non ancora riconosciute dalla legislazione italiana) proveniente da un numero crescente di cittadini.

“In attesa di una legge che normi in modo completo i rapporti di convivenza – afferma l’assessore alle Politiche sociali, sanitarie e abitative Francesca Maletti – è bene utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, e il contratto di convivenza è uno di questi. Definisce i doveri e i diritti delle singole persone con ricadute positive sia per la coppia che per l’intera collettività. Oggi le coppie di fatto sono numerose e vanno ben oltre le unioni omosessuali, che rappresentano solo una parte del fenomeno”.

L’assessore alle Pari opportunità Marcella Nordi evidenzia che “è sempre più facile incontrare nuclei familiari non tradizionali ed è importante garantire anche a loro le stesse tutele delle coppie sposate. Le persone dimostrano di essere più avanti delle leggi ed è necessario intervenire per rispettare le scelte di ciascuno e consentirne la tutela: quello dei contratti di convivenza – conclude – rappresenta un primo passo in questa direzione”.

Flavia Fiocchi, presidente del Consiglio Notarile di Modena sottolinea che “il contratto di convivenza viene predisposto secondo le attuali norme di legge e non può essere sciolto che per mutuo consenso. La sua durata ‘naturale’ – aggiunge –coincide con la durata del rapporto di convivenza, alcuni accordi, però, come quelli relativi ai rapporti patrimoniali, sono destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza, al fine di evitare le discussioni e rivendicazioni causate dalle inevitabili tensioni del momento”.

Attraverso i contratti di convivenza si possono disciplinare contrattualmente diversi aspetti patrimoniali nelle famiglie di fatto, come l’abitazione, la contribuzione alla vita domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, il contratto d’affitto, la proprietà dei beni, perfino organizzando un regime di comunione o separazione dei beni. Si possono prevedere con testamento anche eventuali clausole a favore del convivente more uxorio o l’assistenza in caso di malattia attraverso la designazione dell’amministratore di sostegno. E’ inoltre possibile tutelare a livello contrattuale la parte debole all’interno della famiglia di fatto. Per informazioni è possibile contattare il Consiglio Notarile di Modena (tel. 059 223721, consigliomodena@notariato.it).

 

COME FUNZIONANO

Possono richiederli coppie che vivono insieme stabilmente. Regolamentano dalla partecipazione alle spese comuni all’assistenza in caso di malattia all’istruzione dei figli

Dalle modalità di partecipazione alle spese comuni e all’attività lavorativa domestica ed extradomestica, ai criteri di attribuzione dei beni acquistati nel corso della convivenza; dalle modalità di uso della casa adibita a residenza comune a quelle per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. Sono alcuni degli aspetti che il contratto di convivenza può regolamentare e da cui nascono veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto.

Al suo interno è possibile definire un vero e proprio regime di comunione o separazione, oppure eventuali disposizioni inerenti la facoltà di assistenza reciproca in tutti i casi di malattia fisica o psichica, o ancora si può prevedere la designazione reciproca ad amministratore di sostegno. Sono inoltre ritenute ammissibili clausole volte alla regolamentazione del mantenimento, dell’istruzione e dell’educazione dei figli, posto che incombe su entrambi i genitori l’obbligo costituzionale di mantenere, istruire ed educare la prole.

I contratti di convivenza, quindi, sono accordi con cui la coppia, prima che abbia inizio o durante lo svolgimento del rapporto, definisce le regole della propria convivenza attraverso la regolamentazione dell’assetto patrimoniale e alcuni limitati aspetti inerenti i rapporti personali. Possono stipularlo tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (convivenza more uxorio). Non è rivolto a un qualsiasi tipo di rapporto tra due o più persone ma specificatamente alla sola unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (come ad esempio due conviventi dello stesso sesso o persone già unite in matrimonio per le quali non sia ancora intervenuta sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili dello stesso) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.

Attraverso il contratto di convivenza non è possibile disciplinare i rapporti successori, ma si può disporre dei propri beni attraverso il testamento inserendo eventuali clausole a favore del convivente.

La violazione degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l’altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. Gli accordi contenuti in un contratto di convivenza, ovviamente, hanno valore limitato alle parti che hanno stipulato tali accordi, escluso ogni effetto nei confronti di terzi, ad esempio se è stato previsto che i beni acquistati durante la convivenza debbano considerarsi comuni, affinchè la situazione di contitolarità possa essere fatta valere anche nei confronti dei terzi, in caso di acquisto fatto da un solo convivente, rimane necessario un successivo atto di trasferimento di metà del bene.

Il contratto di convivenza può essere sciolto solo mutuo consenso (cioè grazie ad un nuovo accordo tra le medesime parti, comportante la risoluzione del contratto a suo tempo stipulato) o per le cause ammesse dalla legge, come inadempimento dell’altro partner purché non di scarsa importanza; in caso sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta; in caso di prestazione divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili.

Immagine: la presidente del Consiglio Notarile di Modena Flavia Fiocchi presenta l’iniziativa con gli assessori Francesca Maletti e Marcella Nordi, e i notai Francesco Striano e Antonio Diener

















Ultime notizie