“Il TAR Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato dall’Associazione Papillon Rebibbia Onlus e dal dottor Vito Totire contro la nomina del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, nella persona della dottoressa Laganà Elisabetta, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione del 13 giugno 2012.
Con la sentenza n.455/2013 in data 30 maggio 2013 e pubblicata il 14 giugno 2013, il TAR ha rigettato tutte e cinque le censure mosse dai ricorrenti, ritenendole infondate ed accogliendo le argomentazioni del Comune.
E’ stato respinto il motivo di ricorso, attinente alla condizione di ineleggibilità. La Garante aveva presentato le proprie dimissioni in data 25 ottobre 2011 dall’incarico di esperto del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dimissioni accettate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 13 giugno 2012. Il TAR ha ritenuto che l’accettazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura rende le dimissioni irrevocabili e, quindi, fa venir meno la condizione di ineleggibilità, mentre la deliberazione di recepimento del Ministero ha solo una funzione ricognitiva (quindi non costitutiva) e nulla può aggiungere o togliere alla situazione come definita con l’accettazione dal Consiglio Superiore della Magistratura.
Sono stati, inoltre, respinti tutti i motivi attinenti alla regolarità della procedura adottata dagli organismi consiliari per addivenire all’elezione della Garante.
E’ stata respinta l’eccezione di illegittimità dell’avviso pubblico della Presidenza del Consiglio per la presentazione delle candidature per l’incarico di Garante. Il TAR di Bologna ha ritenuto che la nomina del Garante non è una procedura concorsuale e che il regolamento comunale sull’elezione del Garante non prevede l’obbligo di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale. L’onere di pubblicizzazione è stato adeguatamente osservato mediante la pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune, sull’Albo Pretorio e mediante comunicati stampa.
Sono stati respinti i motivi attinenti la procedura seguita nella Commissione consiliare “Affari generali e Istituzionali”. Il TAR ha stabilito che è stato rispettato il regolamento comunale sull’elezione del Garante – che prevede che la definizione dei criteri per la valutazione dei curricula debba precedere l’esame dei curricula stessi – e che la secretazione delle sedute di Commissione è stata disposta nel rispetto del regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Nessun vizio di motivazione della deliberazione consiliare è stato accertato dal TAR, in quanto, trattandosi di una nomina di tipo fiduciario alla quale si perviene mediante uno speciale procedimento elettorale, l’atto è correttamente motivato.
Infine, i ricorrenti avevano sostenuto che la nomina era da annullare perché la Garante aveva già svolto le funzioni di esperto presso il Tribunale di Sorveglianza. I giudici del TAR hanno stabilito che non sussiste alcuna causa di incompatibilità, in base alla normativa regolamentare comunale, né si può ipotizzare una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto le attività svolte quale esperto presso il Tribunale di Sorveglianza rappresentano un’esperienza non incompatibile con le funzioni di garante”.