“Gli hobbisti non possono vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a 100 euro. Relativamente all’esposizione dei prezzi si applicano le disposizioni e le sanzioni del Decreto 114/1998: ciascun hobbista consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l’elenco completo dei beni che intende vendere, barattare, proporre o esporre e il relativo prezzo”. Sono alcune delle novità contenute nel progetto di legge finalizzato a regolamentare i mercatini degli hobbisti, approvato a maggioranza dalla commissione Politiche economiche, presieduta da Franco Grillini. Via libera anche a cinque emendamenti: quattro dell’assessore al Commercio, Maurizio Melucci (illustrati dal relatore Gian Guido Naldi) e uno del presidente Grillini. Quest’ultimo prevede che la merce esposta, da inserire nell’elenco, non può superare il valore di 1.000 euro.
La proposta di regolamentazione è all’interno di un provvedimento di modifica di due leggi regionali, la 12/1999 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche) e la 21/1984 (Disciplina dell’applicazione della sanzioni amministrative). Nella prima modifica vengono regolamentati i cosiddetti mercatini degli hobbisti (art.5 e 6) che hanno trovato crescente diffusione negli ultimi anni, venendo ad incidere sul sistema del commercio nelle aree pubbliche. I mercatini saranno organizzati dai Comuni, che ne possono affidare a terzi la gestione, così come avviene anche per le fiere e per i mercati. Nella nuova disciplina, i Comuni devono prevedere che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei partecipanti a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione. Per prendervi parte, gli hobbisti devono richiedere al proprio Comune di residenza, previo pagamento di 200 euro, un tesserino che consente la partecipazione a dieci manifestazioni all’anno, per un massimo di due anni nell’arco di ogni quinquennio. Nel provvedimento vengono inoltre stabilite le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del medesimo (ogni nucleo di residenti nella medesima unità immobiliare può ottenere il rilascio di un unico tesserino).
Con l’approvazione dei due emendamenti presentati dall’assessore Melucci, vengono inoltre stabile le sanzioni. Si va da 250 a 1.500 euro, e si applicano nei seguenti casi: assenza del titolare del tesserino identificativo, o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza; mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell’elenco dei beni oggetto di vendita, ovvero accertata incompletezza o non veridicità dell’elenco; vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a 100 euro.
Per quanto riguarda le norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche, in particolare le concessioni dei posteggi, il progetto di legge prevede che “nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere l’autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui esercita l’attività. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento”.
Infine, le modifiche alla legge regionale 21/1984 prevedono l’introduzione dell’istituto della diffida amministrativa in un ottica di semplificazione. Questa modifica appare particolarmente utile per gli operatori di polizia locale, quale strumento volto a facilitare il loro operato.