Alcune cose da sapere sul canone Rai per anziani e meno abbienti. Lo comunica la Fnp Cisl di Reggio Emilia, nel ricordare che il 31 gennaio è l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento del canone Rai annuale (112 euro) o della rata semestrale (57,16 euro) o trimestrale (29,76 euro).
“Per i titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale (come l’assegno sociale e di invalidità civile) – spiega Loris Cavalletti, segretario della categoria di via Turri – , è possibile rateizzare il pagamento del canone di abbonamento Rai (in un massimo di 11 rate) tramite trattenuta da parte degli enti pensionistici, senza applicazione di interessi a partire dal mese di gennaio. Il reddito di pensione non deve superare i 18.000 euro e il titolare dell’abbonamento alla televisione deve coincidere con il titolare del reddito suddetto. La richiesta del pensionato per la rateizzazione ha validità annuale e deve essere effettuata al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce, con le modalità fissate da ciascun ente pensionistico”.
“Inoltre, i soggetti di età pari o superiore a 75 anni possono usufruire dell’ esenzione dal pagamento secondo questi requisiti per avere diritto all’esenzione:
– aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone;
– non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
– possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui)”.
“Per reddito, riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione, si intende la somma:
– del reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente; per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;
– dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
– delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
– dei redditi di fonte estera non tassati in Italia. Sono invece esclusi dal calcolo:
– i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni erogate ad invalidi civili);
– il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze;
– i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
– altri redditi assoggettati a tassazione separata”.
La domanda di esenzione e la domanda di rimborso per gli anni 2008-2009-2010-2011-2012, nel caso in cui siano presenti i requisiti, dovranno essere effettuate tramite gli appositi moduli che possono essere scaricati dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) oppure reperito presso gli uffici locali o territoriali della stessa Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli delle sedi regionali della Rai.
“Nelle annualità successive, i contribuenti possono continuare a beneficiare dell’agevolazione senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Resta fermo, tuttavia, che qualora il contribuente, negli anni successivi alla presentazione della dichiarazione, non risulti più in possesso dei requisiti per beneficiare della esenzione, sarà comunque tenuto al versamento del canone”.
Da ultimo si fa presente che è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra euro 500 e euro 2000 per ciascuna annualità evasa. Tale sanzione si cumula con il canone dovuto e gli interessi maturati. In caso di dichiarazioni non veritiere si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445 del 2000”.