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Censimento a Scandiano: istruzioni per l’uso!

E’ già partita presso le famiglie la raccolta dei dati per il 15mo censimento generale della popolazione e degli abitanti, che consentirà all’ISTAT di consegnarci lo spaccato demografico del paese: tutte le famiglie italiane stanno ricevendo un plico contenente il questionario da compilare.

Già dal 10 ottobre è possibile compilare il questionario del censimento on line, ovvero senza spostarsi da casa, accedendo dalla propria postazione internet domestica al sito http://censimentopopolazioneistat.it, tramite il proprio codice fiscale e le password che ISTAT fornirà direttamente a casa.

Il questionario può essere compilato anche in formato cartaceo a casa e poi consegnato in municipio: per la consegna cartacea del questionario è possibile recarsi al centro comunale di raccolta, attivato presso gli uffici dell’anagrafe del Comune di Scandiano in c.so Vallisneri 6, dove è collocata anche una postazione dedicata per la compilazione on line del censimento da parte dei cittadini.

L’ufficio di raccolta comunale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, con apertura pomeridiana dalle 15 alle 17 il martedì e il giovedì. Il centro di raccolta è a disposizione per ogni forma di assistenza per la compilazione. E’ prevista la possibilità per i cittadini che non possiedono una postazione internet di usufruire delle postazioni collocate presso la biblioteca comunale G. Salvemini e li poter compilare on line il questionario, durante gli orari di apertura.

Il 15mo censimento generale rientra in quelle statistiche per le quali esiste l’obbligo di risposta. Le amministrazioni, le imprese e le famiglie sono obbligate a fornire i dati su richiesta delle autorità statistiche, cosi come è previsto nei principali paesi europei.

L’obbligatorietà rappresenta un modo per far comprendere l’importanza della rilevazione statistica e uno strumento per facilitare l’attività della statistica ufficiale. In caso di rifiuto a rispondere o di fornitura di dati scientemente errati o incompleti può essere stabilito un sistema di sanzioni nei riguardi dei non rispondenti.

Non rientrano nell’obbligo di risposta i dati “sensibili” e “giudiziari” (art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’applicazione di sanzioni amministrative per i casi di violazione dell’obbligo di risposta è disciplinata dagli articoli 7 e 11 del d.lgs n. 322/89.

















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