Il Gruppo consiliare della Lega nord di Carpi, relativa all’ultima seduta del Consiglio comunale di Carpi e ad una delibera discussa in questa occasione.
OSSERVAZIONI variante 24 adottata nella seduta del C.C. del 10. 03 . 2011
1 la delibera adottata in oggetto è illecita alla radice in quanto vìola l’art. 41 della legge regionale
N20/2000, che al comma 4 recita : “ entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, …. Possono essere altresì adottate, ….” Altresì adottate, vuol dire che quanto consentito ai commi 1, 2, 3
Deve rientrare nei 5 anni ( dicasi e leggasi cinque anni) dall’entrata in vigore ( aprile 2000) della legge.
Pertanto la delibera dove dice: il Consiglio Comunale …… preso atto che ai sensi del comma 2 art. 41 Legge 20/2000 , in realtà estrapola un comma per aggirare, violare e continuare a violare la legge.
2 La delibera in oggetto è altresì illecita per mancanza del parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, di Regolarità Tecnica del Dirigente dal Settore, per ognuno degli otto temi in qui si articola la variante stessa. Si tratta di otto argomenti diversi.
Regolarità Tecnica in Diritto Amministrativo, significa che a norma dell’art.107 Testo unico Enti Locali:
Il Dirigente Urbanistica si assume la responsabilità di legge di proporre delibere al Consiglio Comunale
Che siano rispondenti ai criteri di legge. Pertanto il punto di delibera che recita: “ADEMPIUTO a quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 Digs. 267/2000” risulta ingannevole ed elusivo della responsabilità d’obbligo che il Dirigente all’Urbanistica ha di assumere di fronte al Consiglio Comunale e quindi di fronte a tutti i cittadini sulla legalità degli atti amministrativi presentati.
(Quante volte si dice e si ripete …. Ma il Consiglio Comunale ha approvato… )
La LEGA ritiene che come dice la Legge in merito, la legalità deve essere data dal Dirigente di Settore, quando questa legalità manca, i primi ad essere offesi sono proprio i Consiglieri Comunali
RICORDIAMO INOLTRE CHE
Le norme NTA del vigente PRG di Carpi e lo stesso PRG in toto ha come riferimento le leggi Regionale n 47/1978 e la legge Urbanistica dello Stato che all’art 23 regola la realizzazione dei Comparti Edificatori.
PERTANTO
E’ vietato ed illecito suddividere i comparti fuori dai criteri di legge.
Diventa vergognoso addurre motivazioni del tipo “ i proprietari non vanno d’accordo”. Oppure “è diventato urgente” ( ma in certi casi hanno avuto anche dieci anni di tempo)
Simili atteggiamenti degradano sempre più la Pubblica Amministrazione . E sempre più è svilita la funzione di Piano Regolatore che teoricamente :prima deve fissare le regole del gioco, poi farle rispettare e rispettarle a sua volta.
Continuare a dividere comparti edificatori come i due citati nella delibera in oggetto, costituisce non già “comportamenti” di qui agli art. 34 e 35 legge 205 / 2000, ma per noi sospetta condotta omissiva e commissiva ( prima, durante, dopo ) atta a fornire utilità non spettante al singolo, sostanziando un disegno criminoso da leggersi nell’ottica del Codice Penale art. 328, 323, 319, 416, a sostegno di tale timore sul tema comparti edificatori un consigliere comunale, oggi Assessore in carica, nel suo intervento in Cons. Comunale del 21 luglio 2000 afferma : “ le simulazioni effettuate lasciano ancora margini di dubbio sulla effettiva appetibilità di tali aree “ si rifletta su : “simulazioni effettuate“ vuole dire che già allora la preoccupazione era, non già quella di dotare la Città di uno strumento urbanistico…ma di dotare …” altri di buoni acquisti ”.
In questa delibera non c’è nulla di urbanistico e tantomeno di interesse pubblico, anzi il perpetuarsi di norme a geometria “ variabile “ costituisce per la LEGA fondato sospetto di “ attrazione fatale “ per “ infiltrazioni” e per indebite ingerenze di ogni tipo, comprese quelle di carattere mafioso.
(Lega Nord Carpi, Alboresi Argio)