Anche il Comune di Sassuolo ha aderito all’accordo di programma 2010-2012 per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE (D.Lgs n.155 del 13.08.2010) per cui, anche nel nostro territorio da lunedì 3 ottobre e fino al prossimo 6 dicembre saranno in vigore particolari limitazioni al traffico.
Il periodo di limitazione, dopo un periodo di pausa concomitante con l’arrivo delle festività natalizie, riprenderà il 9 gennaio 2012 e sarà in vigore fino al 30 marzo 2012.
A seguito dell’ordinanza n° 337 del 29 settembre, quindi, non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione sarà imposto ai seguenti veicoli, anche se provvisti di bollino blu: veicoli alimentati a benzina PRE EURO, non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive; autoveicoli diesel PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive; autoveicoli diesel EURO 2, conformi alla direttiva 94/12/CE e successive, non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato; veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2, N3 precedenti all’EURO 3, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell’inquinamento da massa di particolato, quali EURO 3 o categoria superiore; veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive. Le restrizioni della circolazione riguardano l’area del centro storico e non riguardano i veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL, a metano, gli autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool – car) e gli autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool – car). Naturalmente sono previste le consuete deroghe.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada.
Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti: ai sensi dell’art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni; l’uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l’uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00 (pagamento in misura ridotta € 76,00).