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Cambia la modalità per certificare l’esenzione dal ticket in base al reddito

Cambia la modalità per certificare l’esenzione dal ticket in base al reddito per visite ed esami specialistici, ma c’è tempo fino al prossimo 1° maggio per adeguarsi alle novità previste da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2009. Secondo la nuova modalità, le persone che hanno diritto all’esenzione per reddito devono essere in possesso di un apposito certificato che viene rilasciato dall’Azienda Usl di residenza. Sulla base di questo certificato, il medico che prescrive visite o esami specialistici indica il diritto all’esenzione sulla ricetta di prescrizione. Tale modalità diviene obbligatoria dal 1° maggio e da questa data non sarà più possibile autocertificare il diritto all’esenzione al momento della prenotazione di una visita o di un esame, come avviene ora.

Il periodo di transizione – da febbraio ad aprile – è stato previsto dalla Regione per consentire una corretta informazione ai cittadini interessati alle nuove modalità. In questo periodo la vecchia e la nuova procedura convivono: fino al 30 aprile, dunque, le persone esenti per reddito dal pagamento del ticket, fino a che non sono in possesso del certificato di esenzione per reddito, possono continuare ad autocertificare la propria condizione nel momento in cui prenotano visite ed esami.

In provincia di Modena, per agevolare al massimo gli utenti, l’Azienda USL ha previsto diverse modalità per la richiesta del certificato di esenzione. Per ritirare e consegnare il modulo di autocerficazione ci si può rivolgere ai 22 sportelli aperti ad hoc dall’Azienda USL, presenti in ogni distretto sanitario della nostra provincia. Sportelli che, compatibilmente con il flusso di richieste che arriveranno, potranno anche procedere al contestuale rilascio del certificato di esenzione. Ritiro e consegna del modulo possono essere effettuati anche in tutte le farmacie pubbliche e private oppure presso i CAF/patronati delle organizzazioni che ad oggi hanno aderito all’iniziativa: Inca-Cgil, Inas-Cisl, Inac, Epasa-Cna, Acli, Ital-Uil, Inapa-Lapam, Confesercenti, Epaca-Coldiretti, Enasco-Confcommercio, Enapa-Confagricoltura.

Chi scegli di consegnare il modulo in farmacia o presso i patronati/Caf riceverà successivamente il certificato di esenzione per posta. Va precisato che sportelli USL e patronati/CAF potranno fornire assistenza alla compilazione del modulo di autocerficazione, mentre le farmacie non daranno assistenza e si limiteranno alla distribuzione e al ritiro del modulo.

Per conoscere sedi e orari di tutti gli sportelli e avere tutti gli approfondimenti eventualmente necessari, è possibile telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033033 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 13.30). Queste informazioni sono anche disponibili sul sito dell’Azienda USL di Modena www.ausl.mo.it/ticket, dove è possibile anche scaricare il modulo di autocerficazione.

Il certificato ha validità annuale (con scadenza al 31 dicembre) e va rinnovato ogni anno. Per le persone con più di 65 anni e con un reddito annuo inferiore ai 36.151,98 euro, ha validità illimitata. In ogni caso, anche per le persone con più di 65 anni, se le condizioni di reddito cambiano e non si ha più diritto all’esenzione, occorre comunicarlo tempestivamente alla propria Azienda Usl.

Si sottolinea che i cittadini già in possesso di un’esenzione, attestata sulla tessera sanitaria cartacea, di un’invalidità civile superiore ai due terzi non devono richiedere il certificato di esenzione per reddito in quanto già esenti.

Chi ha diritto alla esenzione per reddito

Sono esenti dal pagamento del ticket in base al reddito:

– i bambini di età inferiore ai 6 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro;

– i cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro; l’esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico;

– i disoccupati registrati presso i centri per l’impiego, già precedentemente occupati alle dipendenze e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

– i titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari a carico;

– i titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico

Il reddito considerato è riferito all’anno precedente.
















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