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Marconigomma di Sasso Marconi: avviso di fine indagine per lo scoppio

tribunale_aula_2La Procura di Bologna ha notificato gli avvisi di fine indagine agli indagati nell’ambito dell’inchiesta sullo scoppio avvenuto il 17 novembre dell’anno scorso alla Marconigomma di Sasso Marconi, sull’Appennino bolognese. La deflagrazione, durante la produzione di una nuova mescola, aveva causato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. All’inizio nel fascicolo aperto dal pm per omicidio colposo e lesioni erano iscritti otto nomi sia di persone fisiche che giuridiche.

Gli avvisi di garanzia erano stati inviati al direttore generale e socio di maggioranza dell’azienda, al responsabile prevenzione e protezione dei lavoratori, al direttore dello stabilimento, al legale rappresentante della  multinazionale francese che per la prima volta aveva fornito alla Marconi Gomma il fluoroelastomero. Ed erano state iscritte la stessa multinazionale e le tre società che fanno capo a Marconigomma. Le aziende rispondono dell’aspetto amministrativo del reato in base al decreto 231/2001 che ha esteso la responsabilità amministrativa e quindi civile delle persone giuridiche (le imprese) ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi derivanti dalla violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Dagli avvisi di fine indagine, invece, che solitamente preludono alla richiesta di rinvio a giudizio, è stato escluso il direttore dello stabilimento, tra le persone fisiche, e la stessa multinazionale per le persone giuridiche perchè non ha la sede operativa in Italia.

Secondo i due esperti, nominati dal pm Marco Mescolini, a causare l’esplosione fu la miscela tra l’ossido di magnesio e il fluoroelastomero che aveva creato un fluido ad altissima viscosità’ che aveva originato una bolla calda. Quel rischio non era riportato nella scheda tecnica con le precauzioni d’uso del polimero. Ma era conosciuto in letteratura, seppure come ipotesi residuale. I due esperti hanno escluso qualsiasi difetto del miscelatore come fattore causale dell’evento.

Il legale rappresentante della società francese risponde proprio del fatto che sulla scheda di sicurezza non erano riportate le necessarie informazioni di sicurezza. Un obbligo che incombe su chi commercializza quel prodotto. Informazioni che invece vengono riportate da altre aziende che trattano quel tipo di polimero.  La colpa del direttore generale e del responsabile prevenzione e protezione dei lavoratori, secondo l’accusa, consiste nel non aver preteso proprio quelle informazioni che avrebbero potuto impedire l’esplosione.

Come persone offese vi sono i familiari delle due vittime e gli altri operai rimasti feriti.

















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