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Matrimoni fra clandestini: precisazione su competenze e ruolo del Comune

Al fine di sgomberare il campo da infondate e strumentali illazioni il Comune di Reggio Emilia precisa quanto segue, a proposito della celebrazione di un matrimonio in cui uno degli sposi sia privo di regolare permesso di soggiorno.

1) Il Codice civile non prevede tra i requisiti per contrarre matrimonio la regolarità del soggiorno, e quindi l’Ufficio di stato civile non può negare la celebrazione in mancanza del permesso.
2) A seguito dell’entrata in vigore della legge del 24 luglio 2008 numero 125, che dispone l’obbligo del sindaco di segnalare alle competenti autorità di pubblica sicurezza la situazione di irregolarità di cittadini stranieri, l’Ufficio di stato civile provvede alla segnalazione dei nominativi degli stranieri irregolari alla Questura, la quale interviene nei tempi e modi che ritiene necessari. La competenza e l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione esula dalle attribuzioni del Comune.
3) Il ministero dell’Interno, con un parere pubblicato il 17 settembre 2008, ha ribadito che “la mancanza del permesso di soggiorno non rappresenta una capitis deminutio dello straniero e non incide sulla capacità matrimoniale dello stesso, che è regolata dalla legge dello Stato di appartenenza”.
4) La celebrazione del matrimonio è servizio pubblico e non può essere rifiutato senza che l’ordinamento giuridico lo consenta. E’ vero che prima del matrimonio, o anche al momento della celebrazione, si può avere l’intervento della Questura per l’espulsione, ma questo non può giustificare il rifiuto della celebrazione.
















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