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Photored e T-ReD, Codacons Modena: troppe le illegittimità nell’uso

Benvenuto all’intervento della Magistratura su di un argomento che ci vede in prima linea da più di quattro anni: l’uso illegittimo da parte di alcune amministrazioni comunali di strumenti elettronici come il Photored / T-Red / Autovelox ed altri.

In una relazione inviata in marzo, al Prefetto di Modena (a seguire il testo), il Codacons, segnalò una serie di incongruenze da parte di alcune amministrazioni comunali, che vanno dalla dubbia omologazione, alla assenza di una taratura super partes (violando sia la normativa Europea sia una precisa norma di legge), ai tempi troppo brevi del giallo (disattendendo la Commissione del Ministero delle Infrastrutture) , alle foto scattate alle auto ben oltre la linea bianca di arresto e non al momento del superamento della stessa (violando quindi una disposizione del decreto di omologazione), autovelox nascosti dentro auto civetta (violando il codice della strada) e per finire con informazioni a volte discordanti tra di loro, fornite ai cittadini (violando l’art 24 della Costituzione che garantisce il diritto alla difesa).
Ora si aggiungono ulteriori interrogativi: perché il Comune di Modena ha noleggiato i T-Red dalla Hera e non direttamente dalla casa costruttrice, c’era bisogno che l’Hera guadagnasse anche noleggiando gli strumenti per fare le multe? Che differenza c’è dal punto di vista della gestione degli strumenti (installazione, messa a punto, manutenzione ) tra il Comune di Castelfranco Emilia (ad esempio) che afferma di aver noleggiato gli strumenti dalla Citiesse di Verbasco ed il Comune di Modena che li noleggia da Hera?
Quali sono i comuni della provincia che si sono avvalsi dei servizi della Maggioli di Sant’Arcangelo di Romagna?
Il Codacons invita quindi la Procura di Verona ad allargare l’inchiesta, non solo estendendola al resto d’Italia, ma anche rispetto ad una nuova strategia messa in atto da alcuni comuni per fare casa in barba a decreti e disposizioni vigenti.

Relazione al Prefetto
ILLUSTRISSIMO SIG. PREFETTO DI MODENA
La vicenda che ci si appresta a esporre verte su una serie di elementi appresso elencati:
1. L’omologazione dell’apparecchiatura (limitatamente al Photored/T-Red)
Si evince dai verbali (allegato uno) della Polizia Municipale di Modena che la strumentazione usata è stata omologata dal Ministero dei LL.PP. il 27/01/2000 (allegato due), confermata il 18/03/2004 con decreto n. 1130 (allegato tre).
Orbene ci si domanda: cosa significa omologare? Nel regolamento di esecuzione (Art. 192 Reg.-Art. 45 Cod. Str. Omologazione e approvazione) sono precisate le modalità di omologazione e di approvazione. Infatti al comma 2 dell’art 192 del regolamento, si legge: “L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero del Lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole”.
Il regolamento suddetto non prevede alcuna prescrizione in merito all’apparecchiature PHOTORED F17-A/T-Red, ragion per cui ci si chiede: in base al riscontro di quali requisiti tecnici e da chi previsti, è stata concessa l’omologazione poc’anzi citata?
E a poco servirebbe il tentativo di ricondurre le indicazioni raccolte nel citato comma 2) al successivo comma 3) dell’art. 192 del regolamento, per il quale “quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”.
La semplicissima consultazione di un vocabolario della lingua italiana chiarirebbe inconfutabilmente che il termine “elementi” viene definito al singolare come “ciascuna delle parti semplici di un oggetto, di un meccanismo”.
Ed ecco dunque come appare evidente il fatto che il “meccanismo” photored F17/A sia stato omologato in assenza di elementi di riferimento.
Il ragionamento si estende per le stesse ragioni al nuovo dispositivo T-Red.

2. Rispetto del decreto di omologazione (limitatamente al Photored / T-Red)
Fermo restando la contestazione alla validità dell’atto d’omologazione sopra menzionato, la stessa omologazione indica, tra le condizioni, che la prima delle due foto deve essere scattata “all’atto del superamento della linea di arresto”. Come si può evincere dalla foto (allegato quattro) nella prima delle due l’auto è ben oltre la linea di arresto (e sono tutte così) e quindi non solo non è stata scattata nel dovuto rispetto del decreto di omologazione, ma uno scatto cosi “approssimativo” lascia spazio a una legittima domanda (che peraltro trova accoglimento in diverse sentenze dei Giudici di Pace) quando l’auto era sulla linea di arresto, di quale colore era il semaforo?
Riepilogando:
In una prima fase la Polizia Municipale si fa forte del decreto di omologazione difendendolo a spada tratta, salvo non rispettarlo nel dispositivo di applicazione.

3. Taratura degli strumenti (Photored)
Il Ministero dell’Interno con circolare del 30/06/2005 n. 300/A/1/43252/144/5/20/3, in tema di “taratura periodica” (allegato cinque), indica alla pag. 2, ottavo rigo: “La Legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità, per i quali una taratura in senso tecnico non è necessaria poiché tale normativa riguarda i controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura tempo”
Ebbene, l’amministrazione comunale ha sempre sostenuto che la prima delle due foto prodotta dal Photored, viene scattata dopo “un secondo” (allegato sei) dal momento in cui nel semaforo si accende la luce rossa.
Dunque misura il tempo, e quindi deve assoggettarsi alla Legge 273/1991 sopra richiamata, o non lo misura e allora la spiegazione fornita non è veritiera.

4. Taratura degli strumenti (Autovelox/Velomatic 512/ecc.)
In questa fase dobbiamo per onestà intellettuale ammettere che, la circolare sopra indicata, si contraddice proprio perché anche gli apparecchi di misura della velocità, misurano il tempo.
L’autovelox, infatti, funziona in base ad una semplicissima formula: quanto tempo impiega quel veicolo a percorrere un determinato spazio (il principio dell’ormai consolidato e utilissimo Tutor che sulle autostrade viene utilizzato, con ottimi risultati dal punto di vista della prevenzione). Dunque misura il tempo. Ma anche volendo soprassedere a tale interpretazione, il dubbio che tali strumenti possano essere utilizzati in modo non “corretto”, trova ragione nel verbale n. 052/045118 del 14/09/2005-Comando Polizia Municipale, con il quale è stato sanzionato il conducente di un motociclo che violava il limite di velocità. Nell’occasione veniva prodotta documentazione fotografica a prova della violazione. Tale documentazione (allegato sette) è stata sottoposta al parere scritto da parte della società Sodi Scientifica che è la società che fornisce lo strumento alla Polizia Municipale di Modena. La risposta (allegato otto) è la seguente: “La posizione dei veicoli nella documentazione fotografica non permette di stabilire con certezza chi abbia azionato il dispositivo”.
Alla luce di quanto indicato appare fin troppo evidente che la materia fin qui trattata è troppo complessa, delicata e particolarmente onerosa per il cittadino da poter essere lasciata al libero arbitrio delle varie polizie municipali. Polizia municipale che a volte si avventura in dichiarazioni che hanno a dir poco dell’imprudente come quando scrivono sui verbali, riferendosi allo strumento utilizzato, (allegato nove) “la cui perfetta funzionalità è stata verificata prima dell’uso”. Da chi, ci domandiamo, e con quali competenze continuiamo a domandarci.
Dalla stessa competenza palesata nell’esempio appena indicato? O possiamo confidare in qualcosa di migliore.

5. Utilizzo all’interno di autoveicoli “civetta” (Autovelox ecc.)
È un continuo utilizzo di autovelox “nascosti” all’interno di auto cosiddette civetta. Che senso ha la circolare del 3 agosto 2007 del Ministero dell’Interno (allegato dieci) che indica l’obbligo, previsto dall’art. 142 del C.d.S., di rendere le postazioni di controllo preventivamente segnalate e ben visibili, se poi nessuno rispetta tale obbligo?

6. Discordanza in tema di informazioni al trasgressore
Nei verbali notificati dalla Polizia Municipale di Modena per esempio, (allegato undici) al punto precisazioni si legge: “il proprietario o altro obbligato in solido che si avvalga della facoltà di proporre ricorso…, deve fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione nel termine di 60 giorni dalla definizione, con esito a lui sfavorevole, di detti procedimenti. Ove non li fornisse…”.
La polizia Municipale di Fiorano, invece, indica (allegato dodici): “…il proprietario del veicolo, entro 60 giorni dalla richiesta, deve fornire all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione…”.
Orbene ci troviamo al cospetto di una diversa interpretazione della stesso articolo del C.d.S. che procura grave nocumento ai cittadini e, in fase di ricorso, aggrava il già pesante carico di lavoro dei Giudici di Pace e/o delle Prefetture.

Dopo avere elencato, seppur brevemente, una serie di “incongruenze” tali e tante da potere affermare che è necessario un intervento autorevole della S.V.,
Le chiediamo di intervenire facendo sue alcune nostre indicazioni:
a) le strade e gli incroci dove posizionare strumenti di rilevazione elettronica delle infrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Prefettura;
b) entro sei mesi tutte le apparecchiature fisse e già operanti di rilevazione elettronica delle infrazione, dovranno essere confermate da una puntuale autorizzazione della Prefettura;
c) ordinare di sottoporre a taratura (con cadenza annuale da parte dei centri SIT) tutti gli strumenti sia per il controllo dell’infrazione al passaggio con il semaforo rosso che quelle relative alla velocità;

d) emanare un provvedimento dal quale si evinca con chiarezza che gli strumenti di rilevazione elettronica delle infrazione devono essere segnalati e mai usati in maniera occultata e/o all’interno di “auto civetta”; (allegatotredici)
e) ordinare l’immediato riposizionamento di tutti gli impianti Photored in funzione su tutta la provincia al fine di utilizzarli in maniera da poter ritrarre nella prima delle due foto, l’auto all’atto del superamento della linea di arresto;
f) ordinare che il tempo della luce gialla dei semafori, non possa essere, in alcun caso, di durata inferiore ai 5 secondi;
g) emanare una circolare dalla quale si evinca con chiarezza quali sono i termini entro i quali, il destinatario di una verbale, deve segnalare il nominativo del conducente il veicolo al momento della infrazione, in caso sia sua intenzione ricorrere avverso il verbale ricevuto.

Modena 03/03/2008
v. Presidente Regionale CODACONS
(Fabio Galli)

















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