Il 13 e 14 aprile i cittadini dell’Emilia-Romagna andranno alle urne per le elezioni di Camera e Senato. Oltre che per le politiche, in Emilia-Romagna sette Comuni andranno alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Sono Imola e Granaglione (in provincia di Bologna), Castelvetro Piacentino e Ferriere (Piacenza), Solignano (Parma), San Polo d’Enza (Reggio Emilia) e Camposanto (Modena).
L’unico Comune con più di 15 mila abitanti è Imola, dove si voterà quindi con il sistema del doppio turno: se al primo nessuno dei candidati sindaco otterrà la maggioranza assoluta dei voti (50% più 1), i due più votati andranno al ballottaggio il 27 e 28 aprile.
Per l’elezione di Camera e Senato, la legge elettorale prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento. Per l’elezione della Camera possono votare i maggiorenni che hanno diritto al voto, mentre per il Senato possono votare coloro che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età. Sia per l’elezione della Camera (scheda rosa) sia per l’elezione del Senato (scheda gialla), il cittadino elettore esprime il voto tracciando con la matita un solo segno nel riquadro contenente il contrassegno della lista prescelta. E’ vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati, e qualsiasi altra indicazione. Va ricordato che, anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre fatto solo sul contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera coalizione.
Elezioni nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
L’elettore potrà esprimere il proprio voto (scheda azzurra) ponendo un solo segno, con l’apposita matita, sul nominativo di uno dei candidati alla carica di sindaco; oppure, tracciando un solo segno sul simbolo di una delle liste di candidati alla carica di consigliere; oppure ancora tracciando un segno sia sul simbolo di lista che sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. In tutti i casi, il voto si intenderà attribuito sia al candidato alla carica di sindaco che alla lista collegata.
L’elettore potrà inoltre esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale scrivendo il suo nominativo sulla riga stampata sotto il simbolo della lista di appartenenza. In questo modo, il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista di appartenenza nonché al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista.
Elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti
L’elettore potrà esprimere il proprio voto ponendo un solo segno, con l’apposita matita, sul rettangolo con il nominativo del candidato alla carica di sindaco; oppure tracciando un solo segno sul simbolo di una delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale collegate a uno dei candidati alla carica di sindaco (voto attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato).
Ancora, tracciando un segno sia su uno dei simboli di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista indicata (voto parimenti attribuito tanto al candidato sindaco che alla lista a collegata); oppure, tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco e un altro segno sul simbolo di una lista di candidati consiglieri non collegata.
In questo modo, il voto si intenderà attribuito sia al candidato sindaco che alla lista (il cosiddetto “voto disgiunto”). L’elettore potrà inoltre esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale scrivendo il suo nominativo sulla riga a destra del simbolo della lista di appartenenza. In questo modo il voto si intenderà attribuito, oltre che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista di appartenenza, anche al candidato alla carica di sindaco collegato con la lista medesima (a meno che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di voto disgiunto).