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Dal 7 gennaio saldi invernali in tutta l’Emilia Romagna

Iniziano dal 7 Gennaio i saldi invernali in Emilia Romagna per concludersi il 7 marzo.
Dopo un periodo natalizio all’insegna della stabilità complessiva delle vendite, anche se con un andamento differenziato a seconda dei settori, i saldi rappresentano un’occasione da non perdere per imprese e consumatori.


I consumatori potranno acquistare ciò che desiderano a prezzi molto contenuti e le imprese riusciranno ad alleggerire le proprie scorte di magazzino realizzando liquidità.

Confesercenti Emilia Romagna ricorda che:
• Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione ovvero entro un breve periodo di tempo.
• L’effettuazione della vendita di fine stagione è soggetta a comunicazione al Comune con l’indicazione della data di inizio e della sua durata, che dovrà comunque avvenire entro i periodi fissati, mediante comunicazione da inviarsi almeno cinque giorni prima dell’inizio.

• La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita.
• E’ obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
• Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
A tale riguardo la FISMO- Confesercenti (Federazione Italiana Settore Moda) ha elaborato anche un codice di comportamento che prevede:
1. Attendere il periodo ufficiale dei saldi.
2. Indicare in modo chiaro e ben leggibile la composizione del prezzo di vendita al pubblico (prezzo originario, percentuale di sconto, prezzo scontato).
3. Accettare pagamento con assegni, carta di credito e bancomat secondo i termini delle relative convenzioni.
4. In caso di vizi o mancata conformità rispetto alle caratteristiche descritte del bene venduto in occasione dei saldi il commerciante è soggetto alle ordinarie norme in materia di garanzia.
5. In casi diversi dal vizio o dalla mancata conformità la sostituzione del capo è a discrezione del titolare dell’esercizio.
6. Durante i saldi il commerciante può consentire la prova dei capi in vendita per verificare la corrispondenza della taglia.
7. Non esibire sconti generici, specie se riferiti soltanto ad alcuni articoli.
8. Rendere visibile l’interno del negozio.
9. Evidenziare all’esterno le taglie eventualmente disponibili.
10. Usare la massima cortesia.

E’ inoltre una garanzia aggiuntiva, a tutela dei consumatori, quella di rivolgersi ai negozi di fiducia.
















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