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Modena: incendi, da giovedì scatta ‘stato di grave pericolosità’

Da giovedì 20 luglio, e fino al 28 agosto, scatta lo “stato di grave pericolosità” per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione come periodo di maggior rischio, soprattutto in montagna, a causa delle condizioni climatiche, della vegetazione secca e della disattenzione di agricoltori e turisti.

La Provincia, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, la Consulta provinciale del volontariato per la protezione civile e le Guardie ecologiche volontarie, anche quest’anno ha organizzato un servizio di avvistamento degli incendi boschivi che si svolgerà in tutti i fine settimana del periodo di massimo pericolo.



Sono previsti punti di avvistamento fissi e squadre mobili per il monitoraggio delle aree più a rischio. Ogni gruppo sarà attrezzato, oltre che per la vigilanza, per gli interventi di soccorso e spegnimento degli incendi. Sono circa 80 i volontari opportunamente formati e dotati di dispositivi di protezione personale per poter intervenire in caso di emergenza che saranno impegnati in questo tipo di attività.



Per le segnalazioni di avvistamenti di un incendio sono attivi 24 ore su 24 i numeri telefonici 1515 della Forestale e 115 dei Vigili del Fuoco: è importante fornire informazioni il più possibile precise rispetto alla localizzazione.



In caso di incendio boschivo la responsabilità dell’intervento di spegnimento è del Corpo forestale dello Stato; se ci sono rischi per persone ed edifici, la direzione delle operazioni passa ai Vigili del fuoco.



Alla Forestale, comunque bisogna rivolgersi ogni volta che si ha intenzione di bruciare materiale vegetale nei pressi di un bosco: nel periodo di “grave pericolosità” (dal 20 luglio al 28 agosto), comunque, è assolutamente vietato a una distanza di 200 metri e le sanzioni vanno da mille a 10 mila euro. Per chi causa un incendio è prevista la reclusione da quattro a dieci anni in caso di dolo, da uno a cinque anni in caso di colpa.


L’innesco di un incendio può avvenire anche a causa di piccole distrazioni: un mozzicone di sigaretta acceso, gettato fuori da un’auto in corsa; l’auto parcheggiata vicino all’erba secca con la marmitta ancora calda; un fuoco acceso in un’area non adeguatamente ripulita da foglie ed erbe secche. Tutte le azioni che anche solo potenzialmente possono determinare l’innesco sono vietate e, quindi, sanzionate in modo salato: da mille a 10 mila euro.


Ecco un riepilogo dei comportamenti da evitare:

E’ vietato accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 metri dai loro margini esterni. Anche l’abbruciamento delle “stoppie” delle colture agrarie e della vegetazione erbacea infestante, è vietato a meno di 200 metri da queste zone. Nelle aree forestali, inoltre, è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.



L’accensione di fuochi è consentita su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte e attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili, obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo) e tenendo il fuoco sempre custodito.



Se il comportamento tenuto costituisce reato sono applicate le sanzioni del Codice penale (articolo 423 e seguenti) che prevedono la reclusione da quattro a dieci anni per chiunque provochi un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. In caso di comportamento colposo la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.



Inoltre, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
















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