Nuova vittoria giudiziaria del Codacons in materia di fumo. Come si ricorderà con provvedimento n. 11809 del 2003, l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che i messaggi pubblicitari consistenti nell’apposizione delle diciture Lights, Leggera, Ultra Lights, Super Lights, Légères sulle confezioni di alcune marche di sigarette costituiscono una fattispecie di pubblicità ingannevole.
I suddetti messaggi pubblicitari – sosteneva l’Autorità – sono stati ritenuti ingannevoli, in quanto idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo alle caratteristiche dei relativi prodotti e, di conseguenza, a spingerli a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza con evidente pericolo per la loro salute.
Contro tale decisione la Philip Morris, la Bat, l’Eti, e altri produttori di tabacco opposero ricorso dinanzi al Tar del Lazio, sostenendo che l’apposizione del termine lights sulle sigarette da loro prodotte e commercializzate costituisce parte integrante del marchio e come tale non può essere soggetto ad un giudizio di ingannevolezza.
Il Codacons intervenne in giudizio a fianco dell’Antitrust, difendendo il provvedimento dell’Autorità e chiedendo ai giudici del Tribunale Amm.vo di rigettare il ricorso delle lobbies del tabacco.
La I sezione del Tar Lazio ha rigettato il ricorso dei produttori di tabacco, accogliendo le tesi del Codacons e confermando il provvedimento dell’Autorità Antitrust, riconoscendo quindi la valenza ingannevole della dicitura “lights” sui pacchetti di sigarette.