Dopo quarant’anni il settore del vino ha finalmente una legge quadro che riordina la normativa dando certezze operative a tutto il comparto dal vigneto al consumo.
E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’approvazione definitiva da parte della commissione Agricoltura del Senato, senza modifiche rispetto alla Camera, della legge quadro per il comparto dei vini che corregge e riformula il Dpr 12 febbraio 1965 n.162.
Il nuovo testo unico risponde all’esigenza di semplificare e armonizzare la normativa esistente – conclude la Coldiretti – con riguardo sia alla produzione sia alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio a tutela delle imprese e dei consumatori.
La forma del testo unico ora adottata porta ad una semplificazione della lettura e pertanto ne agevola – rileva la Cia – l’applicazione, sia per quanto riguarda il comportamento dei produttori, sia per quanto attiene all’azione dei controlli da parte degli organismi preposti, anzi, proprio da questo punto di vista è stata inserita una apposita norma che prevede un Comitato di coordinamento tra le varie amministrazioni (Politiche agricole, Nas, Guardia di Finanza, sanità) incaricate della repressione delle frodi. Non era raro che a distanza di poche ore la stessa cantina fosse controllata da organismi diversi, mentre qualche altra non veniva controllata per anni.
Un’altra novità assoluta per il settore, fortemente voluta dalla Cia e dalle altre organizzazioni della filiera vitivinicola italiana, è l’introduzione dell’istituto della diffida in caso di irregolarità minori, cioè quelle legate agli errori, soprattutto nelle scritture obbligatorie, che non comportano frodi o falsi o pregiudizio alla salute. In questi casi, individuati fra le irregolarità che vengono punite dalla legge con minimi di sanzione fino a 500 euro, si potrà sanare la situazione nei tempi e nei modi prescritti dai verbalizzanti. Inoltre, tutto l’impianto sanzionatorio trova una più chiara sistematicità e viene aggiornato, nella individuazione delle irregolarità e degli illeciti, come nell’importo ai concetti di progressività e dei fatti punibili o non più punibili ai sensi della normativa europea.