Il nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale n. 13 del 13/3/2005) è entrato in vigore il 2 aprile scorso.
Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti si terrà la prima seduta del Consiglio regionale ed entro sette giorni dal suo insediamento sarà nominata dal Presidente Vasco Errani, la nuova Giunta dell’Emilia-Romagna.
Sono i tempi dettati dalla Legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, il nuovo Statuto della Regione Emilia-Romagna entrato in vigore il 2 aprile scorso.
Diverse le norme che hanno effetto da subito, senza necessità di ulteriori atti, e fra le tante quella che prevede che il Consiglio regionale assuma la denominazione di “Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna”.
Ci vorranno, invece, apposite leggi regionali perché siano operative le nuove autorità indipendenti previste dallo Statuto, a partire dalla Consulta di garanzia statutaria, organo regionale con propria autonomia regolamentare ed organizzativa, preposto a garanzia dei passaggi più delicati dell’ordinamento regionale nel rispetto dell’obbligo istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale collaborazione.
Dovrà essere approvata una legge ad hoc anche per determinare la composizione e il funzionamento del nuovo Consiglio delle Autonomie locali (organismo di rappresentanza, di consultazione e di partecipazione degli Enti locali che prende parte ai processi decisionali con proposte e pareri su progetti di legge e programmi regionali) che sostituirà il “vecchio” Cral e per istituire il Crel, il Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale).
Si affida alla legge regionale anche la regolamentazione delle modalità di attuazione dell’istruttoria pubblica – istituto che mira a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche – stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell’intero procedimento.
Di rilievo, il riconoscimento statutario alla partecipazione della Regione nella formazione e attuazione del diritto comunitario, le cui prime regole sono state anticipate dalla legge regionale n. 6 del 2004, con la previsione annuale di una legge regionale comunitaria, per la tempestiva attuazione delle disposizioni europee con una varietà di strumenti normativi, e quindi, in parte, con norme direttamente adottate dal Consiglio nell’approvazione della legge, in parte, con il rinvio a provvedimenti di Giunta che diano attuazione ai principi posti in ambito comunitario.