Un anno e due mesi di reclusione, anche se con pena sospesa e non menzione della condanna. E’ questo il verdetto, reso ormai definitivo dalla Suprema Corte di Cassazione per un imputato accusato di aver più volte toccato il sedere ad una signora intenta a telefonare da una cabina telefonica e quindi incapace di ostacolare il “toccamento repentino e imprevedibile”.
La terza sezione penale del Palazzaccio si è cosiì trovata ‘costretta’, in punto di diritto, a rigettare il ricorso avanzato dall’imputato e ha confermato di conseguenza la decisione emessa dai giudici d’appello di Trieste, ribadendo che vi è violenza sessuale tutte le volte che si compiono atti “indirizzati verso zone erogene, idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo in ordine alla sua sessualità, connotati dalla costrizione, abuso di inferiorità fisica e psichica”, mentre non ha alcun rilievo, perchè vi sia la consumazione del reato, il fatto che “l’atto sessuale sia di breve durata e che non abbia determinato la soddisfazione erotica del soggetto attivo”.
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Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
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