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Bollo auto: atto notorio retroattivo se rubata-venduta

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà attestanti la perdita di possesso dell’auto
distrutta, venduta o rubata, possono avere anche efficacia
retroattiva, purchè accompagnate da una documentazione
integrativa che rafforzi le attestazioni in esse contenute.


E’ quanto ha stabilito l’ Agenzia delle Entrate che, sulla
rivista on line ‘Fiscooggi’, riporta il contenuto della seconda
circolare diffusa dall’ agenzia nel 2002 con la quale il fisco
viene incontro agli automobilisti che avendo perso la
disponibilità dell’ auto senza, però, che tale circostanza sia
stata regolarmente annotata nel Pra, si vedono chiedere il
pagamento del bollo per tutti gli anni durante i quali l’ auto
è rimasta a loro intestata.
In questi casi l’ automobilista, in base a una legge del ’97,
può evitare la sanzione mostrando una documentazione, con data
certa, che attesti la perdita di possesso. In mancanza di questa
documentazione è possibile attestare la perdita di possesso
anche con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che
però, in base ad una precedente circolare, aveva efficacia solo
a partire dalla data della sua presentazione, lasciando quindi
all’ automobilista l’ obbligo di pagare bollo, sanzioni e
interessi.
Ora, invece, il fisco ha cambiato orientamento venendo
incontro alle esigenze dei cittadino. Le dichiarazioni di atto
notorio potranno avere anche effetti retroattivi se l’
automobilista è in grado di ”rafforzare” le sue attestazioni
o con una dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal
soggetto autorizzato per la rivendita, o con la disdetta e/o
trasferimento dell’ assicurazione Rc auto del veicolo.
















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