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Esodati, Inca Cgil Modena: domanda entro il 1° marzo per l’accesso all’8^ salvaguardia

Scade tra 2 settimane il termine per accedere l’8^ salvaguardia per gli esodati, ovvero la possibilità di andare in pensione per alcune categorie di lavoratori penalizzati dalla legge Fornero.
L’art.1 della Legge di bilancio 2017 ha previsto infatti un’ulteriore salvaguardia per i cosiddetti “esodati”, l’ottava, in materia pensionistica.
Il limite dei beneficiari è stato determinato in 137.095 soggetti, un  numero ridotto rispetto alla platea delle precedenti salvaguardie, calcolato in base alla rimodulazione delle coperture finanziarie.
I lavoratori interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e cioè entro il 1° marzo 2017.
Le domande devono essere inoltrate all’Inps per i lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile e per chi paga i contributi volontari.
Le domande devono essere presentate invece alle Direzioni territoriali del lavoro per i lavoratori cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo per assistere i figli con disabilità e per i lavoratori con contratto a tempo determinato.
Chi sono le tipologie di lavoratori e i requisiti richiesti per essere ammessi a questa salvaguardia ?
La normativa ripropone le stesse categorie di lavoratori previsti nella 7^ salvaguardia, con alcune modifiche.
Per i lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile, provenienti da aziende cessate, fallite o in procedura concorsuale, è necessario esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale e l’attivazione di tale procedura deve essere precedente alla data di licenziamento. Si deve maturare il diritto a pensione entro i 36 mesi successivi al termine dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Viene inoltre prevista la possibilità di perfezionare il diritto a pensione anche con la contribuzione volontaria.

I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi anteriormente al 4/12/2011 devono avere:
a) almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6/12/2011, anche se hanno svolto successivamente a tale data, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; il diritto a pensione dovrà essere perfezionato entro il 6/1/2019;
b) almeno un contributo derivante da attività lavorativa nel periodo compreso fra il 1/1/2007 e il 30/11/2013, anche se al 6/12/2011 non hanno un contributo volontario accreditato, e a condizione che a tale data non abbiano un lavoro a tempo indeterminato. Il diritto a pensione dovrà essere maturato entro il 6/1/2018.

Per le altre categorie di lavoratori viene modificata, rispetto alla 7^ salvaguardia,  la data entro cui deve essere perfezionato il diritto alla pensione:
a) entro il 6/1/2019 per i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro per accordi individuali o collettivi entro il 2012, per i lavoratori che nel 2011 abbiano usufruito del congedo parentale per assistere i figli con disabilità grave e per i lavoratori cessati per risoluzione unilaterale tra il 2007 e il 2011.
b) entro il 6/1/2018 per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, cessati dal lavoro tra il 1/1/2007 e il 31/12/2011.

Poiché la procedura necessaria per l’invio delle domande è operativa solo dal 1° febbraio 2017, Cgil Cisl Uil hanno chiesto di prorogare il termine del 1° marzo per la presentazione delle domande per garantire il diritto all’8^ salvaguardia al maggior numero di lavoratori possibili. I lavoratori interessati possono rivolgersi al patronato Inca Cgil per l’assistenza alla compilazione delle domande.
















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