giovedì, 28 Marzo 2024
13 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaReggio Emilia: per multare chi passa col rosso ne foto ne contestazione...




Reggio Emilia: per multare chi passa col rosso ne foto ne contestazione immediata

Per sanzionare chi passa col rosso non servono ne’ la fotografia ne’ la contestazione immediata. E’ il principio con cui una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha accolto l’appello presentato dal Comune, patrocinato dall’avvocato Santo Gnoni dell’Avvocatura comunale, contro una sentenza del Giudice di pace, che aveva annullato un verbale della Polizia municipale, accertato con dispositivo Autostop K20 (uno strumento portatile per la rilevazione fotografica del transito di incroci con semafaori in presenza della luce rossa), a carico di un automobilista sorpreso a proseguire la marcia ad un incrocio, nonostante il semaforo rosso.
”Nel dispositivo di sentenza del Tribunale – sottolinea il Comune di Reggio Emilia – sono stati ribaditi e chiariti alcuni punti importanti: l’infrazione e’ stata rilevata da agenti, presenti nelle vicinanze dell’incrocio semaforico. Questi hanno attestato di aver ‘visto transitare il veicolo sotto il semaforo con luce rossa’ e tale verbale e’ assistito da fede privilegiata (dichiarazione di Pubblico ufficiale); all’opponente non e’ consentito, se non con il mezzo speciale della querela di falso, dedurre censure concernenti quanto attestato dal Pubblico ufficiale; dato che il verbale e’ assistito da fede privilegiata ed e’ contestabile solo con querela di falso, non e’ pertanto assolutamente necessario alcuno strumento tecnico, quale la fotografia, che costituisce mero ausilio al lavoro degli agenti verbalizzanti, presenti sul posto. Di conseguenza la foto, eventualmente prodotta dallo strumento (ancorche’ con targa non visibile), non costituisce prova contraria a quanto attestato.
La contestazione immediata e’ esplicitamente esclusa dal Codice della strada, qualora sia rilevato l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso, a prescindere da qualsiasi ulteriore motivazione”.
Il ricorrente e’ stato condannato al pagamento delle spese legali.
















Ultime notizie