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Coppie di fatto: Ordine del giorno della Consigliera Cerverizzo

Premesso:

– Dati statistici ci dicono che oggi nella regione Emilia Romagna circa il 10% della popolazione vive in un rapporto di coppie di fatto; – l’art. 3 della Costituzione recita : “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

Visti

– l’art. 1 della L. 1228/54 “In ogni Comune deve essere tenuta l’anagrafe della popolazione residente. Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza…….”;

– l’art. 4 del DPR 223/89 “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona”;

– l’art. 48 “Parità di accesso ai servizi” della legge finanziaria regionale del 2009 recita:

1) La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con l’articolo 3 della Costituzione e con l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L’accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti.

2) I diritti generati dalla legislazione regionale nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

3) La Regione si impegna, di concerto con gli Enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

in attuazione della normativa regionale sopra indicata, ad applicare i diritti contenuti nella legislazione comunale nell’accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all’articolo 4 DPR 30 maggio 1989 n° 223.

Consigliera Comunale Franca Cerverizzo
















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